Più tempo per rimediare agli errori
di applicazione della nuova aliquota Iva del 21%. Nella circolare 45/E del
12.10.2011 l’Agenzia delle Entrate prevede due momenti entro cui è possibile
correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17.09 con
aliquota errata:
• entro il 27.12.2011 per le fatture dei contribuenti mensili
emesse entro novembre e per quelle dei trimestrali emesse entro settembre;
• entro il 16.03.2012 per le fatture dei contribuenti mensili
emesse entro dicembre e per quelle dei trimestrali emesse nel 4° trimestre.
Per versare la maggiore Iva dovuta dovranno essere utilizzati i codici
tributo delle liquidazioni di riferimento, pagando gli interessi nel
caso le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini
ordinari di liquidazione e versamento.
Ancora più tempo per i cessionari e i committenti che non abbiano
ricevuto la fattura integrativa, per essi la regolarizzazione potrà
addirittura essere effettuata entro il 30.04.2012.
La circolare ricorda che il momento
di effettuazione dell’operazione è diverso a seconda della tipologia
di operazione posta in essere, e che per individuarlo correttamente
occorre fare riferimento alla specifica disciplina :
• art. 6, del D.p.r. 633/72 per la cessione di beni e la
prestazione di servizi;
• art. 39 del D.l. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari di beni;
• art. 210 del codice doganale comunitario per le importazioni.
L’Agenzia spiega il comportamento da adottare in caso di acconti e
fatture anticipate. Per quanto riguarda le operazioni ad
esigibilità differita l’Agenzia ritiene sufficiente l’emissione della fattura
entro il 16.09 per consentire l’applicazione dell’Iva al 20% e che
l’annotazione delle fatture possa intervenire secondo i normali termini
indicati dall’art. 23 del D.p.r. 633/72.
Alcune altre indicazioni sono per i commercianti al minuto
che, a partire dalla operazioni effettuate dal 17.09.2011 per calcolare l’Iva
da versare in liquidazione possono utilizzare solo il metodo
matematico; mentre l’ultima parte della circolare è dedicata ad
alcuni settori particolari quali le agenzie di viaggio, il
regime speciale del margine e la somministrazione di acqua, gas, luce.
Fonte: Fisco&Tasse