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Dal 1° gennaio 2012 piena attuazione della nuova disciplina per impugnare i licenziamenti. Il termine per l'impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale) è 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (o dalla comunicazione delle motivazioni). Ma l'impugnazione è inefficace, se entro i successivi 270 giorni, non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato.
Fonte:
Il Sole 24ore.
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