Cod. T/02/2010
Black list: obbligo di invio delle comunicazioni anche per le stabili organizzazioni
Anche gli scambi
di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto stabilito in
Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un
operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese
black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese
non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato, devono ritenersi
soggetti all’obbligo di comunicazione, questo quanto chiarito
dall'Agenzia con Risoluzione del 29/11/2010 n. 121
Fonte:
Fisco e Tasse
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