Cod. E/02/2011
Case fantasma: il regime sanzionatorio
La Circolare n. 4 del 29 aprile 2011
dell’Agenzia del Territorio fornisce le indicazioni per l'applicazione del
nuovo regime sanzionatorio previsto per l'inadempimento degli obblighi di
dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di
destinazione dei medesimi. Il D.lgs. n. 23/2011 ha elevato le sanzioni
catastali da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro, ma
questi importi scatteranno solo se la violazione è stata commessa dal 1°
maggio 2011. La violazione è intesa come la mancata dichiarazione dei
nuovi immobili entro 30 giorni “dal momento in cui sono divenuti abitabili
o servibili all’uso”. Quindi, la maxi sanzione si applicherà solo ai
proprietari di immobili ultimati dopo il 1° aprile 2011 e non denunciati
nei 30 giorni successivi. In tutti gli altri casi, resteranno applicabili
i vecchi importi, da un minimo di 258 ad un massimo di 1.032 euro, e sarà
possibile sfruttare il ravvedimento operoso, con abbassamento delle
sanzioni ad un ottavo dell’importo. Fonte: Il Sole 24 Ore |