Cod. E/02/2011

Case fantasma: il regime sanzionatorio

La Circolare n. 4 del 29 aprile 2011 dell’Agenzia del Territorio fornisce le indicazioni per l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio previsto per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di destinazione dei medesimi. Il D.lgs. n. 23/2011 ha elevato le sanzioni catastali da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro, ma questi importi scatteranno solo se la violazione è stata commessa dal 1° maggio 2011. La violazione è intesa come la mancata dichiarazione dei nuovi immobili entro 30 giorni “dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso”. Quindi, la maxi sanzione si applicherà solo ai proprietari di immobili ultimati dopo il 1° aprile 2011 e non denunciati nei 30 giorni successivi. In tutti gli altri casi, resteranno applicabili i vecchi importi, da un minimo di 258 ad un massimo di 1.032 euro, e sarà possibile sfruttare il ravvedimento operoso, con abbassamento delle sanzioni ad un ottavo dell’importo.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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