Cod. E/17/2010

CONDIZIONI  DI NON  IMPONOBILITA' IVA NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

La risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2010 afferma che condizione sufficiente per la non imponibilità iva delle triangolazioni intracomunitarie è che i beni siano trasportati o spediti nello stato comunitario su mandato e in nome del cedente italiano. La non imponibilità sussiste pertanto anche nel caso in cui sia il cessionario a stipulare il contratto con il trasportatore, agendo però su mandato e in nome del cedente.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
 

Torna al sommario