Cod. E/17/2010
CONDIZIONI DI NON IMPONOBILITA' IVA NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIELa
risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2010 afferma che
condizione sufficiente per la non imponibilità iva delle triangolazioni
intracomunitarie è che i beni siano trasportati o spediti nello stato
comunitario su mandato e in nome del cedente italiano. La non imponibilità
sussiste pertanto anche nel caso in cui sia il cessionario a stipulare il
contratto con il trasportatore, agendo però su mandato e in nome del
cedente.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
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