Cod. B/10/2011
Compensazioni crediti con ruoli non pagati: contano gli oneri accessori
L’art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti fiscali e contributivi è
vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore
1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “accessori” devono intendersi le
sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese
collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle
procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione. Di conseguenza,
per oltrepassare la soglia “limite” sarà sufficiente un debito erariale
effettivo decisamente inferiore a 1.500 euro. Fonte: Il Sole 24 Ore |