Cod. T/17/2010
CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI: TRACCIABILITA' DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTIIl 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 136/2010 che, al fine di prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, ha introdotto alcune disposizioni che impongono la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Successivamente con il DL n. 187 del 12.11.2010 sono state apportate alcune modifiche e sono state dettate disposizioni interpretative e attuative. Poi e’ intervenuta la Determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’Autorità, la quale offre alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina. Precisiamo prima di tutto che TUTTI possono essere interessati a questa normativa in quanto gli obblighi non si fermano al primo appaltatore o fornitore dell’Ente Pubblico, ma si ripercuotono a cascata sulla filiera delle imprese coinvolte, quindi anche sui subappaltatori e sui subfornitori. Per cui l’impresa Rossi che fornisce l’impresa Bianchi che a sua volta fornisce il tal Comune e’ comunque soggetta alla tracciabilita’ degli incassi/pagamenti. Adeguamento dei contratti già stipulati ante 7.9.2010 per la tracciabilità dei flussi finanziariIl DL 187/2010 richiede che i contratti in essere al 7 settembre 2010 siano adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni; fino a questa scadenza le stazioni appaltanti (cioe’ gli Enti pubblici) possono effettuare in favore degli appaltatori tutti pagamenti richiesti in esecuzione di tali contratti, anche in mancanza della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011 i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e pertanto inidonei a produrre effetti giuridici. Si suggerisce percio’ di integrare espressamente i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi, magari aspettando la conversione in legge del decreto 187 perche’ non e’ detto che non ci siano altre modifiche. Ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e incassiGli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardano tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici e valgono per i seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi del Titolo II della Parte I; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.Gli obblighi si applicano anche ai professionisti che concorrono all’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura, compresi i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione. Gli strumenti di pagamento ammessi per la tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilita’ degli
incassi/pagamenti l’originaria L. 136/2010 aveva previsto solo lo strumento
del bonifico bancario; successivamente e’ stata ammessa anche la procedura
delle ricevute bancarie elettroniche (c.d. Ri.Ba); in questo caso tuttavia
sussiste un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono
essere inseriti sin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la
procedura ha avvio infatti con la richiesta da parte del creditore, prosegue
con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può
essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal
creditore. Attualmente, invece, il servizio di pagamento RID, di ampio
utilizzo tra imprese, non consente di rispettare il requisito della piena
tracciabilità poiché il flusso telematico non sembra in grado di gestire i
codici identificativi. fonte: Fisco e Tasse |