La bozza della
manovra correttiva prevede la riforma della disciplina dei contribuenti
minimi. Dal 1° gennaio 2012 potranno accedere al regime dei minimi
solo i giovani fino a 35 anni d’età. Oltre al limite d’età è
prevista una durata massima di 5 anni del regime
agevolato purché sussistano congiuntamente alcune
condizioni:
-
il contribuente
non deve aver esercitato attività artistica professionale o
impreditoriale negli ultimi 3 anni;
-
l’attività non
deve costituire mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente. È
prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività
svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di
accesso al regime non superano i 30.000 €.
L’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali viene
ridotta al 5%. Regime ad hoc anche per
coloro che pur non potendo beneficiare del regime o vi
fuoriescano, sono in possesso dei requisiti di cui ai
commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali
soggetti, infatti, pur non potendo più usufruire dell’imposta sostitutiva
e dell’esclusione dagli studi di settore saranno comunque:
Secondo la nuova
disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:
-
nell’anno solare
precedente:
-
hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito
compensi superiori a € 30.000;
-
hanno effettuato
cessioni all’esportazione;
-
hanno erogato
somme sotto forma di utili di
partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo
lavoro;
-
hanno sostenuto
spese per lavoratori dipendenti,
collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
-
nel triennio
solare precedente, hanno effettuato
acquisti di beni per un ammontare complessivo
superiore a € 15.000;
-
si avvalgono di
regimi speciali Iva;
-
sono
non residenti;
-
effettuano
esclusivamente o prevalentemente
cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del
1972 o di mezzi di trasporto nuovi
ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;
-
sono
soci/associati di società di persone,
associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del
Tuir.