Collegato
Lavoro: modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro
Il
24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183 del 4 novembre
2010, meglio nota come “Collegato Lavoro”.
L’art. 7 di tale provvedimento apporta “modifiche alla
disciplina sull’orario di lavoro” rimodulando le sanzioni
amministrative a carico dei trasgressori. La nuova disciplina cambia
radicalmente il sistema di calcolo delle sanzioni prevedendo
l’applicazione per fasce di violazione, all’interno delle quali la
sanzione più elevata scatta al superamento anche solo di un parametro
(numero dei lavoratori coinvolti o periodo di riferimento).
Norme previste dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro:
Durata massima dell’orario di lavoro (Art. 4)
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è
stabilita, in linea di principio, dai contratti collettivi di lavoro.
La durata media dell’orario
di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo
di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
Tale media va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a
quattro mesi o in un periodo superiore di riferimento stabilito dalla
contrattazione collettiva fino a 6 o 12 mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,
specificate nei contratti stessi.
Riposo giornaliero (Art. 7)
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore.
Riposi settimanali (Art. 9)
Per il
recupero delle energie psico-fisiche e per l’impiego nella vita
familiare, sociale e religiosa il lavoratore ha diritto:
-
ogni
sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive;
-
di
regola in coincidenza con la domenica;
-
da
cumulare con le ore di riposo giornaliero;
-
il
periodo di riferimento di sette giorni può essere calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Ferie annuali (Art. 10)
Il
lavoratore ha diritto ad un periodo annuale non inferiore a quattro
settimane, da godere, salvo diversa previsione contrattuale, per
almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, a richiesta
del lavoratore, consecutivamente; per le restanti due settimane, nei
18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione o nel diverso
periodo previsto dalla contrattazione collettiva.
Le nuove sanzioni dal 24
novembre 2010:
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Violazione |
Nuova sanzione
applicabile dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore del
Collegato Lavoro |
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Superamento della durata massima media settimanale della
prestazione lavorativa (Art. 4)
(48/ore/settimana)
Mancato riposo settimanale
(Art. 9) |
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Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 750,00.
-
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
ovvero si è verificata in almeno tre periodi di
riferimento (fissato per legge in 4 mesi, salvo diverso
periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, fino a 6 o 12
mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi
contratti) la sanzione passa da € 400,00 a € 1.500,00
, ovvero si è verificata in almeno cinque
periodi di riferimento , la sanzione passa da €
1.000,00 a € 5.000,00 ( non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ).
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Mancato riposo giornaliero
(Art. 7) |
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Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
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Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
ovvero si è verificata in almeno tre periodi
di 24 ore, la sanzione passa da € 300,00 a €
1.000,00.
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Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori
ovvero si è verificata in almeno cinque periodi
di 24 ore, la sanzione passa da € 900,00 a €
1.500,00 ( non è ammesso il pagamento in misura
ridotta) .
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Mancato godimento delle ferie
(Art. 10) |
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Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
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Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
ovvero si è verificata in almeno due anni
, la sanzione passa da € 400,00 a € 1.500,00.
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Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori
ovvero si è verificata in almeno quattro anni
, la sanzione passa da € 800,00 a € 4.500,00
(non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
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