Nell’ottica della semplificazione degli
adempimenti Iva, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, con Circolare n. 1 del
25 gennaio 2011, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva
in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i
contribuenti.
Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti
i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro
il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati
dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta
che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16
marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute,
maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla
prima. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti
entro le scadenze del modello UNICO.
Fonte: Fisco e Tasse