Cod. C/30/2010

 

EDILIZIA: IL NUOVO DECRETO INCENTIVI ABOLISCE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER I LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE  MA SOLO IN ALCUNI CASI

Il decreto legge numero 40/2010 varato dal Governo il 19 marzo scorso  consente di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione edilizia con una semplice comunicazione al Comune senza bisogno della dichiarazione di inizio attivitā, e, di conseguenza,, dell'intervento di un geometra, di un architetto o di un ingegnere. Il decreto, perō, fa salve le norme regionali e comunali, oltre naturalmente alle discipline di settore , come quella antisismica  e quella relativa alla sicurezza sugli impianti; quindi bisogna fare i conti con le diverse disposizioni decentrate.

La novitā introdotta da tale decreto č che anche le opere di manutenzione straordinaria possono essere avviate senza bisogno della D.I.A. L'articolo 3, lettera b) del Dpr n.380 del 2001, cosė definisce le opere di manutenzione straordinaria:

  • quelle necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici , nonchč, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unitā immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Secondo le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, per manutenzione straordinaria, si intende:

  • la demolizione ed il rifacimento di solai;

  • l'utilizzazione del piano interrato sotto il vano scala per l'installazione della centrale idrica;

  • l'eliminazione di scale preesistenti  e realizzazione di nuovi vani scala;

  • la demolizione della copertura a tetto e ricostruzione con solaio e copertura di tegole;

  • la modifica della ripartizione interna degli appartamenti e spostamento di tramezzi interni;

  • la demolizione e ricostruzione di pareti divisorie;

  • la creazione di nuovi servizi igienici:

  • la ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette;

  • il ripristino o sostituzione di infissi con materiali diversi da quelli preesistenti;

  • la costruzione di scale interne che non portino ad aumento dei volumi o mutamento della destinazione d'uso;

  • la costruzione di ripostigli soppalcati che non alterino, nč i volumi, nč la superficie utile o la destinazione d'uso delle unitā immobilari.

Altre attivitā liberalizzate dal decreto sono quelle relative ai movimenti di terra, a condizione che siano collegate alle esigenze dell'attivitā agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorale.

E' da ricordare che anche senza D.I.A., non vengono meno le comunicazioni da fare al Catasto dei fabbricati, mediante un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri,etc. per attribuire la nuova rendita catastale.

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore
 
 

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