Cod. D/12/2011
Frode carosello: spazio alla prova contraria
Con la Sentenza n. 8132 dell’11 aprile
2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il
contribuente che ha ricevuto le fatture soggettivamente false, fornisce
prova della sua buona fede ed estraneità ad eventuali frodi commesse
da terzi, l’Iva è detraibile. Nella fattispecie, una società aveva
acquistato metalli preziosi da un’altra impresa che tuttavia risultava
aver commesso gravi violazioni fiscali e non avere la struttura idonea a
vendere le merci oggetto di fatture. In sostanza, questa impresa si era
interposta tra il reale venditore e l’acquirente, consentendo la
detrazione dell’Iva da parte del cessionario, a fronte dell’acquisto,
mentre il tributo veniva omesso dal cedente. A questo punto,
l’imprenditore acquirente deve dimostrare la propria buona fede
nell’acquisto della merce e quindi la sua ignoranza incolpevole sul
meccanismo fraudolento commesso da terzi. Fonte: Il Sole 24 Ore |