La
legge di conversione 106/2011
del DL 70/2011 dà il via alla gestione informatizzata di tutti i
libri contabili, repertori e scritture delle aziende, comprese quelle di
rilevanza fiscale. Con la modifica dell’art.
2215 bis del Codice Civile viene infatti introdotta la
parificazione degli obblighi e del valore probatorio con il formato
cartaceo.
La firma digitale e la
marcatura temporale sono gli
strumenti tecnici che garantiscono infatti la datazione
certa e la non modificabilità dei
documenti.
Con la nuova norma le
aziende godranno di un risparmio economico e gestionale da almeno due punti
di vista:
1. viene superato l’obbligo trimestrale di “stampa su file” delle scritture
tenute informaticamente. La marcatura
temporale e la firma digitale vanno apposte a cadenza annuale come succede
per il deposito dei libri analogici, oggi richiesto entro tre mesi
dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Addirittura, in caso di mancanza di registrazioni per un intero anno,
l’apposizione di marca e firma al momento della registrazione successiva
faranno decorrere da quel momento un nuovo periodo annuale.
2. L’imposta di bollo sarà
calcolata sul numero di registrazioni
effettuate e non sul numero di pagine del documento; si applicherà
ogni 2500 registrazioni o
frazioni. La novità introduce un risparmio certo nei costi gestionali e
amministrativi delle aziende.