Cod. E/04/2010
CHIUSURA LITI TRIBUTARIE DOPO DUE GRADI DI GIUDIZIO
L’emendamento al decreto legge n.
40/2010 stabilisce che sarà possibile chiudere le liti tributarie pendenti
innanzi alla Corte di Cassazione e alla commissione tributaria centrale. A
condizione però che l’Amministrazione Finanziaria sia risultata
soccombente in tutte e due i gradi del giudizio precedenti e con il
versamento del 5% del valore dell’imposta contestata. Per determinare il
valore della lite pendente in Cassazione bisogna fare riferimento
all’importo dell’imposta che aveva formato oggetto di contestazione in
primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate
al tributo (articolo 16, comma 3, legge n. 289/2002).
Fonte:
Il Sole 24 Ore
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