Manovra di
Ferragosto 2011: novita' per i beni concessi in uso a soci o familiari
dell’imprenditore
Al fine di contrastare
il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di
beni utilizzati a titolo personale dai soci o
familiari dell’imprenditore,
la “Manovra di Ferragosto 2011” introduce una nuova ipotesi di tassazione,
facendo rientrare nella categoria dei redditi diversi
la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
in capo al soggetto utilizzatore, e
negando alla società concedente la
deducibilità dei costi relativi ai beni.
Dunque con decorrenza
dal 2012, viene previsto che:
-
in capo al concedente
(società/ditta individuale), i costi
relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento
all’utilizzatore (socio/familiare) sono
indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo
risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti
beni;
-
in capo all’utilizzatore persona fisica
(socio/familiare), va tassata la differenza
tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la
concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto,
come reddito diverso ai sensi
della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.
La nuova disciplina
introdotta con la Manovra di Ferragosto 2011 stabilisce che nel caso in cui
una società/ditta individuale conceda in
godimento un bene dell’impresa
ad un socio/familiare senza corrispettivo, o
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto
di godimento, i costi sostenuti dall’impresa
per tali beni (ad esempio, spese di manutenzione, spese di gestione,
ammortamenti) siano indeducibili.
In capo all’utilizzatore persona fisica
(socio/familiare), è previsto la tassazione
della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in uso di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito
diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del
TUIR.
La disciplina prevede anche l’obbligo di
comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa
concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi
in godimento. Se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non viene
effettuata, o viene effettuata con la trasmissione di dati incompleti o non
veritieri, si applicherà, in solido tra le parti, una
sanzione amministrativa pari al 30%
della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la
concessione in godimento. Se, invece, la società concedente riprende a
tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento e il soggetto
utilizzatore assoggetta ad imposizione la differenza tra il valore di
mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito, la
sanzione applicabile per l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati
non veritieri o incompleti, è quella prevista dall’art. 11, comma a) del
D.lgs. n. 471/1997 (sanzione da 258 € a
2.065 €).
Le nuove disposizioni troveranno applicazione
a partire dal periodo d’imposta 2012,
ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in esame.
Fonte: Fisco e Tasse