Cod. L/25/2011

Manovra di Ferragosto 2011: novita' per i beni concessi in uso a soci o familiari dell’imprenditore

Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore, la “Manovra di Ferragosto 2011” introduce una nuova ipotesi di tassazione, facendo rientrare nella categoria dei redditi diversi la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo in capo al soggetto utilizzatore, e negando alla società concedente la deducibilità dei costi relativi ai beni.
 

Dunque con decorrenza dal 2012, viene previsto che:

  • in capo al concedente (società/ditta individuale), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni;

  • in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.

La nuova disciplina introdotta con la Manovra di Ferragosto 2011 stabilisce che nel caso in cui una società/ditta individuale conceda in godimento un bene dell’impresa ad un socio/familiare senza corrispettivo, o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi sostenuti dall’impresa per tali beni (ad esempio, spese di manutenzione, spese di gestione, ammortamenti) siano indeducibili.

In capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), è previsto la tassazione della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in uso di beni dell'impresa a tale soggetto, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR.
La disciplina prevede anche l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non viene effettuata, o viene effettuata con la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicherà, in solido tra le parti, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento. Se, invece, la società concedente riprende a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento e il soggetto utilizzatore assoggetta ad imposizione la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito, la sanzione applicabile per l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati non veritieri o incompleti, è quella prevista dall’art. 11, comma a) del D.lgs. n. 471/1997 (sanzione da 258 € a 2.065 €).
Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2012, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in esame.
 

Fonte: Fisco e Tasse


 

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