L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
due Provvedimenti del 29/12/2010 con i quali sono state
definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per
effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di
inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti
autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (cosiddetto elenco
VIES).
Si ricorda che il D.L. n. 78/10 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione di
volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie,
al fine di contrastare le frodi Iva internazionali.
Dunque, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio
dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la
volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già
titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di
svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando
un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi
adempienti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono,
tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in
essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che
i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad
effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In
caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario
competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento
di diniego.
Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei
soggetti autorizzati sono effettuati controlli più approfonditi entro sei
mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.
FONTE: Fisco e Tasse