Cod. C/03/2011

Pignoramenti presso terzi: chiarimenti sulla ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 2 marzo 2011 n. 8, chiarisce i criteri da seguire per applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi.

In base al D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento.
La ritenuta deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES.
Nei confronti dei soggetti IRPEF  il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento sulle somme assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
Ad esempio, se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

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