L’Agenzia delle Entrate, con
Circolare del 2 marzo 2011 n. 8, chiarisce i criteri da
seguire per applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui pagamenti
eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi.
In base al D.L. 1 luglio del 2009,
n. 78, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata
dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con
un’aliquota pari al 20 per cento.
La ritenuta deve essere effettuata nei confronti dei creditori
pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società
soggetti IRES.
Nei confronti dei soggetti IRPEF il soggetto erogatore è tenuto ad
operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento sulle somme
assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni.
Ad esempio, se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una
sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di
retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un
conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo
erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all’atto del
pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di
lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del DPR 600/73, è
previsto il prelievo alla fonte.
Fonte: Fisco e Tasse