Premio Inail: entro il 31 gennaio la
presentazione dell'istanza
Anche quest’anno le Aziende, operative da
un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività entro il 1° gennaio
2009), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva
ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per
usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto
denominato "oscillazione per prevenzione".
L’ ”oscillazione per prevenzione” riduce il
tasso di premio applicabile alle Aziende, determinando un risparmio sul premio
dovuto all’INAIL.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, è necessario che le Aziende abbiano
effettuato, nell’anno precedente, il 2010, interventi di miglioramento nel
campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente,
un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del
modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli
indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel
settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E).
La domanda deve essere presentata, per tutte le posizione assicurative
territoriali (PAT), entro il 31 gennaio 2011 o in forma cartacea o on-line,
all’indirizzo http/www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modello OT 24
predisposto dall’Istituto.
La riduzione è applicabile solo con
riferimento all'anno per il quale è stata presentata la domanda e può essere
applicata solo in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo
stesso anno 2011, autoliquidazione 2012.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza,
comunicherà alle Aziende, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’accoglimento della domanda
consentirà alle Aziende un risparmio del 10% sul premio dovuto.
Qualora risulti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della
riduzione in questione, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione
concessa e alla richiesta dell’integrazione dei premi dovuti, comprensivi di
SANZIONI.
Fonte: Fisco e Tasse