RAVVEDIMENTO OPEROSO: DAL 1° FEBBRAIO 2011 PREVISTE NUOVE SANZIONI
Dal 1° Febbraio 2011,
entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso a seguito delle
modifiche introdotte con la Finanziaria 2011, la quale ha introdotto
aumenti nelle sanzioni previste in caso di ritardato o omesso
versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione annuale.
Tabella sanzioni nuovo ravvedimento operoso
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VIOLAZIONE |
TERMINE PER LA
REGOLARIZZAZIONE |
SANZIONE
APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011 |
SANZIONE
APPLICABILE FINO AL 31 GENNAIO 2011 |
Omesso versamento
art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in
acconto, di un qualsiasi tributo |
Entro 30 giorni dalla
scadenza dovuta |
Sanzione ridotta a 1/10
del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00% |
Sanzione ridotta a 1/12
del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50% |
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Entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso
del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno
dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista
dichiarazione periodica. |
Sanzione ridotta a 1/8
del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75% |
Sanzione ridotta a 1/10
del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00% |
Omessa presentazione della
Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c) |
Entro 90 giorni dalla
data stabilita per la presentazione |
Sanzione ridotta a 1/10
del minimo |
Sanzione ridotta a 1/12
del minimo |