Cod. S/24/2010

RAVVEDIMENTO OPEROSO: DAL 1° FEBBRAIO 2011 PREVISTE NUOVE SANZIONI

 

Dal 1° Febbraio 2011, entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte con la Finanziaria 2011, la quale ha introdotto aumenti nelle sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
 

Tabella sanzioni nuovo ravvedimento operoso

 

VIOLAZIONE

TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE

SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011

SANZIONE APPLICABILE FINO AL 31 GENNAIO 2011

Omesso versamento
art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)

può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo

Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%

Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c)

Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

 


 

Fonte: Il Sole 24 Ore
 

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