Cod. G/15/2010
RIMBORSI IVA ASSOLTA ALL'ESTERO
L’impresa
stabilita all’estero, qualora abbia in Italia una stabile organizzazione,
oppure un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta, non può
presentare l’istanza di rimborso diretto ai sensi dell’art. 38-bis2, ma
deve utilizzare le ordinarie procedure previste per i soggetti
identificati. Questa è la novità più rilevante che emerge dai chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet in risposta a
numerose domande sulla nuova procedura di rimborso dell’Iva assolta
all’estero.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
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