Cod. B/21/2011

Spesometro : Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”, stabilisce l’obbligo di comunicare tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA; i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente) e saranno considerati in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.

Questo provvedimento permette all’Agenzia delle Entrate di controllare le spese maggiori dei contribuenti e di verificare se i soggetti che le sostengono dichiarino anche un reddito adeguato.

In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:

  • l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;

  • per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.

Tuttavia, solo per il primo anno (adempimento 2010, con scadenza 31 ottobre 2011) vanno comunicate solo le operazioni:

  • con fatturazione obbligatoria;

  • con importo pari o superiore a 25.000 euro.
     

Per i dati del 2011, la soglia sarà quella stabilita, 3.000 euro, e si dovranno comunicare anche le operazioni senza obbligo di fattura effettuate dal 1° maggio 2011.
In occasione di Telefisco 2011 (26 gennaio 2011), l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:

  • le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;

  • devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;

  • devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.

In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
 

Fonte: Fisco e Tasse

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