Cod. B/25/2011
Studi di settore: prezzi ridotti per maggior competitività giustificano scostamento
Con la Sentenza n. 4582 del 24 febbraio 2011, la Corte di
Cassazione stabilisce l'illegittimità dell'atto di accertamento basato sugli
studi di settore che non tiene conto delle argomentazioni del contribuente
esposte in sede del contraddittorio. Nella fattispecie, si tratta di un
esercente attività di commercio al dettaglio il quale chiamato
dall’Amministrazione finanziaria al contraddittorio precontenzioso, aveva
affermato che lo scostamento tra i dati dichiarati e quelli calcolati sulla
base dei parametri contabili era stato determinato, tra l’altro, dalla
riduzione dei prezzi dei prodotti commercializzati per risultare
maggiormente competitivo e incentivare la domanda. La Cassazione accoglie il
ricorso del contribuente, affermando che la concorrenza tra gli operatori
può costituire una valida giustificazione allo scostamento tra ricavi
dichiarati e presunti. Fonte: Il Sole 24 Ore |