L'Agenzia delle Entrate ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale del Trust e alla
tassazione dei redditi prodotti dal Trust in capo
al settlor (disponente) se il potere di disporre dei beni
continua ad essere mantenuto da quest'ultimo, secondo i principi
generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza
(interessi, utili, redditi diversi, redditi immobiliari, ecc.)
Si ricorda che il trust, in generale, si sostanzia in un
negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra
disponente (settlor) e gestore (trustee).
Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un
gestore che li amministra nell’interesse dei
beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento
successivo, o per uno scopo prestabilito.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione
patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un
patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del
trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno
essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata
senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli
elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:
-
la separazione dei beni del trust
rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
-
l’intestazione dei beni medesimi al
trustee;
-
il potere-dovere del trustee di
amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust
o le norme di legge.