Cod. L/04/2010
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
La
norma prevede espressamente che, se l’inizio del decorso dei termini
processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini
iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e, cioč, dal 16
settembre 2010. ¨ le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio); ¨ i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni); ¨ l’accertamento con adesione del contribuente; ¨ la
definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie. ¨ le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari; ¨ le liti in materia di lavoro; ¨ le procedure cautelari ( “sospensive”); ¨ i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma; ¨ il procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato; ¨ le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario2 (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari); in materia fallimentare: _ i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa; _ il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente; _ i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche ai relativi procedimenti di reclamo; ¨ in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820 del codice di procedura civile;
¨ in materia penale, i procedimenti
relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro
difensori rinunzino alla sospensione dei termini. Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda: ¨ la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento; ¨ il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
¨ la presentazione di dichiarazioni,
denunce e comunicazioni (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP,
dichiarazione Ici, denuncia di successione).
Fonte:
Fisco e tasse
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