Cod. L/04/2010

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI


 I termini processuali vengono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre per le giurisdizioni ordinarie e amministrative. Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze si interrompono per riprendere a pieno regime il 16 settembre.

La norma prevede espressamente che, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e, cioč, dal 16 settembre 2010.

Le giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative oggetto di sospensione, sono:.

¨ le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);

¨ le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio);

¨ i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);

¨ l’accertamento con adesione del contribuente;

¨ la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:

¨ le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;

¨ le liti in materia di lavoro;

¨ le procedure cautelari ( “sospensive”);

¨ i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma;

¨ il procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;

¨ le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario2 (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);

 in materia fallimentare:

_ i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;

_ il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;

_ i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche ai relativi procedimenti di reclamo;

¨ in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820 del  codice di procedura civile;

¨ in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

Il processo tributario

 Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda:

¨ la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;

¨ il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);

¨ la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello  UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Ici, denuncia di successione).

 

 

Fonte: Fisco e tasse
 

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