Cod. F/17/2010
Al VERIFICATORE CHE PASSA IN BANCA NON SERVE ALTRO CHE LA PRESUNZIONE
Con la sentenza n. 13807 del 9 giugno
2010, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui
l’accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria si fondi su
movimentazioni dei conti correnti bancari, spetta al contribuente
dimostrare che gli elementi desunti da tali movimentazioni sono frutto
di operazioni non assoggettabili a tassazione. Per il Fisco, invece,
l’onere probatorio è assolto con la semplice produzione degli elementi
risultanti dai conti stessi.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
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