Ravvedimento operoso: dal 1° febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte e, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Le principali novità sono riportate di seguito nella tabella riassuntiva:

VIOLAZIONE

TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE

SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011

SANZIONE APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2010

 Omesso versamento
art. 13, comma 1, lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo

Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00
%

Omessa presentazione della dichiarazione
art. 13 comma 1,  lett. c)

Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

 

Calcolo del ravvedimento operoso

Istanza  per la correzione di dati erroneamente indicati sul mod. F24

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