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VIOLAZIONE |
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE |
SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011 |
SANZIONE
APPLICABILE
FINO AL 31 DICEMBRE 2010 |
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Omesso versamento
art. 13, comma 1, lett. a) e lett. b)
può riguardare il pagamento totale o parziale, a saldo o in
acconto, di un qualsiasi tributo |
Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta |
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00% |
Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50% |
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Entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è
prevista dichiarazione periodica. |
Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75% |
Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00% |
Omessa
presentazione della dichiarazione
art. 13 comma 1, lett. c) |
Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione
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Sanzione ridotta a 1/10 del minimo |
Sanzione ridotta a 1/12 del minimo |