Cod. P/09/01 Ispettori del lavoro: codice di comportamento 

(Estratto atti di un convegno organizzato a Napoli avente per oggetto la circolare del Ministero del Lavoro n. 70 del 16 - 7 - 2001. Articolo per articolo ne vengono evidenziate le particolarità.)

Art. 1. Il personale ispettivo addetto alla ricezione delle richieste di intervento deve fare in modo che le stesse siano circostanziate con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso testimonianze e documentazione cartacea. Le vecchie denunce del tipo "Ho lavorato con Tizio e Caio", "Non sono stato assicurato" necessitano ora di una prova da parte del richiedente e non come avveniva prima quando, a fronte di una segnalazione, venivano nel migliore dei casi, invitati a esibire la documentazione comprovante l'assicurazione in favore di un sedicente lavoratore dipendente che, magari, era stato occasionale, saltuario e senza alcun vincolo di subordinazione.  

Art.2. L'ispettore, cui venga assegnata una pratica, dovrà astenersi dallo svolgimento dell'attività di vigilanza qualora sussistano interessi personali in relazione all'attività svolta dall'azienda, relazioni di parentela,  di affinità o di convivenza e commensalità abituale con il datore di lavoro. E' una norma mutuata dai codici di procedura civile e penale: incompatibilità e astensione che, finalmente, trovano albergo in un codice di comportamento. Nessun riferimento (e  si è persa una buona occasione ) all'istituto  della "ricusazione" che potrebbe scattare al momento del persistere di astio fra un ' ispettore e un consulente per qualsiasi motivo.

Art.3. L' imcompatibilità deve essere dichiarata, pur nel corso dell'accertamento, anche quando l'azienda da ispezionare sia assistita da consulenti del lavoro che siano legati all'ispettore da rapporto di parentela o affinità entro il 3°grado.

Art.4. Il personale ispettivo ha l'obbligo di osservare i programmi di lavoro indicati nel modello V28 da considerarsi come "ordine di servizio" e per le trascrizioni delle autorizzazioni per il prosieguo dell'attività ispettiva in ore pomeridiane. E' una norma interna ma importante per stabilire il periodo di assegnazione e quello di compimento di accertamento per rendersi conto se l'eventuale modifica dell'illecito amministrativo possa essere oggetto di una declaratoria di decadenza.

Art.5. L'ispezione deve essere eseguita con la massima cura e tendere all'acquisizione di tutti gli elementi probatori utili per l'esame obbiettivo degli atti posti a confronto con le memorie difensive ai fini dell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione e di un loro eventuale uso processuale. L'accertamento, in ogni caso non deve essere protratto oltre il tempo tecnico necessario. 

Art.6. Gli ispettori devono garantire la segretezza della fonte della denuncia, sia nel corso dell'ispezione che in seguito, attenendosi, anche, alla normativa sulla tutela dei dati personali.

Art.7. Prima dell'accesso in azienda, gli ispettori devono procedere ad un attività ricognitiva relativa all'azienda da ispezionare (Autorizzazioni, precedenti verbali, denunce, etc.) e aver cura di visionare il ccnl applicabile e ogni altra normativa attinente ai controlli da effettuare. Saranno così eliminati i verbali in cui, a fronte di addebiti contributivi per lavoratori in nero, non sono indicate le mansioni, il livello di inquadramento, le giornate ma solo un indecifrabile imponibile o l'attribuzione di una 14^ mensilità non contemplata, comunque, dal ccnl.

Art.8. Il personale ispettivo,all'atto dell'accesso, ha l'obbligo di qualificarsi e di esibire, a richiesta, la carta di riconoscimento per cui e' inibito lo svolgimento dell'attività ispettiva se il personale sia, anche momentaneamente, sprovvisto di tale documento.Va bene la qualificazione ma perché attendere la richiesta dell'interlocutore per la esibizione della carta di riconoscimento?

Art.9. Compatibilmente con le finalità dell'accertamento, l'ispettore deve avere "l'accortezza" di conferire prima con il datore di lavoro e renderlo edotto che ha facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato ancorché l'assenza di tale professionista non sia ostativa della prosecuzione dell'accertamento e della sua validità.Se il professionista c'è , ma in quel momento è indisponibile, l'accertamento prosegue lo stesso con grave violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio che costituisce l'essenza dell' azione amministrativa.

Art.10.Nel corso dell'accertamento,specie nella fase di controllo della documentazione, il datore di lavoro può farsi assistere sia dai propri dipendenti che da professionisti di cui alla legge 12/79. Solo nella fase di audizione dei lavoratori e inibita la presenza del datore di lavoro e dei professionisti. Ci manca, a nostro avviso, in passaggio più importante:il contraddittorio necessario fra l'azienda (attraverso i professionisti o propri dipendenti) e l'ispettore.Il confronto  tra le dichiarazioni spontanee (assunzione, frequenza lavorativa, retribuzione,livello d'inquadramento) e le registrazioni non avviene mai in contraddittorio.

Art.11.Il personale ispettivo deve verificare, durante gli accessi presso aziende che si avvalgano di consulenti esterni, che tali consulenti siano abilitati o, nel caso di altri professionisti legittimati, abbiano inoltrato la prescritta comunicazione alla dpl. Dopo le varie circolari ministeriali sull'abusivismo, la faccenda trova albergo nel codice di comportamento.

Art. 12. L'esame  della documentazione deve avvenire in azienda e non presso gli studi professionali dei consulenti tranne il caso di aziende cessate. Qualora presso la sede dell'azienda ispezionata non sia tenuta la prescritta documentazione obbligatoria, l'ispettore, fermo restando l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, diffiderà per iscritto l'azienda a provvedervi pur senza indicare una nuova data di accesso ovvero, ma solo nei casi espressamente dal dirigente, la inviterà ad esibire in ufficio la predetta documentazione. E' la disposizione più controversa e contraddittoria di tutto il codice di comportamento. Siamo, si, dei professionisti ma, ai fini ispettivi, solo presso l'azienda, non dovremmo avere studi o sale accoglienti. 

Art. 13. L'ispettore deve aver cura di interpellare anche le rsu, il consigliere per le pari opportunità e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi l'attività di vigilanza in corso. Non bisogna dimenticare che, per natura o ruolo, le oo.ss. sono sempre in conflitto con le Direzioni Aziendali. Quindi, va bene un'attività ricognitiva presso tali organismi ma alla presenza ed in contraddittorio con il datore di lavoro o suo rappresentante.

Art. 14. L'ispettore, all'atto dell'interrogatorio del personale che avviene separatamente deve instaurare con questo un giusto clima di fiducia ingenerando nel lavoratore interrogato il convincimento che si sta tutelando il suo diritto. Nel caso il lavoratore si dimostri reticente l'ispettore deve verbalizzare distintamente le domande poste e le risposte date. Anche tale disposizione dimostra la nuova filosofia dell'ispezione del lavoro; c'è consapevolezza che l'impatto fra lavoratore ed ispettore è spesse volte traumatico. 

Art.15. L'ispettore deve aver cura di riportare fedelmente quanto dichiarato dal lavoratore omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto della dichiarazione resa. Di tale dichiarazione, scritta in modo chiaro e leggibile, deve essere data preventiva lettura al lavoratore prima della sottoscrizione.Se il lavoratore non vuole rendere la dichiarazione o si rifiuta di sottoscriverla, ne deve essere fatta menzione esplicita in verbale.Il problema sta sul contenuto della dichiarazione che spesso non è circostanziato in relazione, poi, al successivo addebito.

Art.16. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono trovare un duplice riscontro: uno di tipo oggettivo con le risultanze delle registrazioni nei libri obbligatori e l'altro di tipo comparativo nel senso che bisogna, nel complesso, valutare, tutte le dichiarazioni dei lavoratori.

Art.17. Nessuna copia delle dichiarazioni rilasciate può essere richieste dal lavoratore o dal datore di lavoro anche se facciano richiesta .Su tale assunto si esprime perplessità giuridica non trattandosi di atti sostanziali di polizia giudiziaria e solo in quanto tali coperti dal segreto istruttorio.

Art.18. Qualora l'accertamento non si esaurisca nell'arco di una giornata, il personale ispettivo è tenuto a rilasciare, a ogni ulteriore accesso, al datore di lavoro o a chi lo rappresenta un verbale ispettivo interlocutorio sul quale sono riportate le attività svolte e la documentazione esaminata anche se non sono emersi illeciti amministrativi  o penali.Tale obbligo non sussiste quando l'ispettore non abbia avuto, per impossibilità od opportunità, contatti con i rappresentanti dell'azienda.Sorprende l'ampia discrezionalità concessa all'ispettore di poter stabilire, a suo  piacimento, se rilasciare il verbale interlocutorio e ciò è in contrasto con la disposizione ex art.5 del codice di comportamento in commento.

Art.19. Nel verbale di ispezione dovrà essere fatta menzione di tutto il materiale probatorio acquisito nel corso dell'accertamento.Questa regola va nella direzione del diritto  alla difesa e della certezza del diritto.

Art.20. Al fine di garantire il diritto alla difesa, il  verbale di contestazione deve contenere i seguenti dati: tempo e luogo dell'accertamento, generalità e qualifica del verbalizzante, generalità e residenza del trasgressore, descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, norme violate elementi di prova acquisiti, informazione circa la possibilità di presentare memorie e documenti entro 30 giorni ovvero di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, eventuali dichiarazioni del trasgressore e sottoscrizione dei verbalizzanti ed eventualmente del trasgressore.

Art.21. Nel verbale di accertamento, si dovrà dare contezza degli atti e documenti verificati e comunque delle situazioni di fatto che hanno costituito oggetto di valutazione poiche' solo dal raffronto fra la documentazione esaminata e gli adempimenti che hanno costituito oggetto della verifica è possibile il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva.

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