|
CONTABILITA' INATTENDIBILE
A)
CAUSE DI INATTENDIBILITA' DELLA CONTABILITA': IRREGOLARITA' FORMALI
1.
Disponibilità liquide [Art 1.1, lett. a)] La voce disponibilità liquide
comprende:
-Denaro e altri valori in cassa;
-Assegni, sia bancari, che circolari;
-Depositi bancari e postali.
La contabilità è inattendibile, quando le disponibilità liquide non sono
specificate nei conti o nelle scritture ausiliarie (art. 14.1, lett. c), del
D.P.R.600).
L'impresa è tenuta alla compilazione distinta della movimentazione contabile:
della cassa con distinzione cassa contanti, cassa assegni, cassa carte di
credito o altre forme di pagamento (POS);
della banca aprendo per ogni banca un conto o sottoconto in modo che sia
possibile il riscontro dell'importo contabile con il saldo dei singoli estratti
conti bancari o postali.
2. Crediti e debiti, diversi da quelli relativi alle retribuzioni dei
dipendenti
Nelle scritture contabili o ausiliarie:
tutti i crediti ed i debiti (eccetto quelli verso dipendenti) devono essere
dettagliati (nei sottoconti o partitari) con intestazione ad ogni singolo
creditore e debitore;
nel commercio al dettaglio o altre forme di vendita o prestazioni in locali
aperti al pubblico per le quali non si deve emettere fattura, il D.P.R. 570
prevede la necessità di un dettaglio di ogni cliente utilizzando una
documentazione di aiuto quale può essere un brogliaccio ecc.
Il conto Crediti diversi deve quindi contenere solo importi molto modesti.
3. Versamenti e prelevamenti effettuati dal titolare o dai soci o
associati
La contabilità risulta inattendibile quando i versamenti e i prelevamenti
effettuati dal titolare o dai soci o associati non sono evidenziati nelle
scritture contabili e in quelle ausiliarie. Specialmente nelle società di
piccole dimensioni e nelle imprese individuali, è necessario evitare
assolutamente che si crei commistione tra il patrimonio aziendale e quello dei
soci o del titolare.
4. Criteri adottati per la valutazione delle rimanenze [Art.1.1, lett.
d)]
La mancata indicazione nella Nota Integrativa (per le società di capitali) o nel
Libro degli Inventari (ditte individuali o società di persone) dei criteri di
valutazione delle rimanenze genera inattendibilità. E' richiesta un'annotazione
dei criteri applicati alla valutazione (es.: "costo di acquisto delle materie
prime, metodo Lifo, metodo Fifo, ecc.).
B)
CAUSE DI INATTENDIBILITA' DELLA CONTABILITA': IRREGOLARITA' SOSTANZIALI
1.
Scostamenti tra valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche e valori
contabili
La differenza tra valori dei beni, anche strumentali, risultanti dalle scritture
e i valori rilevati dagli organi di controllo, fa scattare l’inattendibilità,
quando lo scostamento è:
• superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, e
• di importo non inferiore ad € 2.582,28.
Lo scostamento di importo superiore ad € 25.822,84, anche se è inferiore al 10%,
determina sempre inattendibilità.
Gli scostamenti originati da errata applicazione dei criteri di valutazione o da
imputazione ad errato periodo d’imposta (criterio di competenza ex art 75/917),
non determinano una contabilità inattendibile a condizione che le scritture
risultino nei registri contabili relative al periodo d’imposta precedente o
successivo e che la mancata osservanza sia originata dall’adozione di metodi
costanti di rilevazione contabile.
Per le rimanenze di beni ex art. 59/917, il controllo deve aver ad oggetto beni
o categorie di beni rappresentative di almeno il 25% del valore contabile
complessivo delle rimanenze, che risulta dall’inventario riportato nel bilancio
dell’ultimo periodo d’imposta, per il quale è già stata presentata la
dichiarazione dei redditi.
Come detto, l’accertamento si applica sempre in caso di scostamento superiore ad
€ 25.822,84, ma, per le rimanenze, tale importo va incrementato:
- dell’1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni, per la parte fino
a € 1.549.370,00 (Lire 3 miliardi);
- dello 0,5%, per la parte che eccede tale importo.
2. Omessa indicazione di beni strumentali nelle scritture contabili [Art.
1.2, lett. b)]
Uno o più beni strumentali utilizzati nell’attività, anche se completamente
ammortizzati, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo (es. leasing),
non risultano annotati nelle scritture contabili o in documentazione attendibile
ed il relativo valore complessivo:
• non è inferiore ad € 2.582,28 e
• è superiore al 10% del valore di tutti i beni strumentali utilizzati.
Lo scostamento di importo superiore ad € 25.822,84, anche se inferiore al 10%,
determina sempre inattendibilità.
Sono esclusi gli immobili relativi alle imprese individuali.
Per la determinazione del valore dei beni materiali e immateriali,
ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68, va utilizzato il criterio del
costo storico, comprendente gli oneri accessori di diretta imputazione e gli
eventuali contributi di terzi, al lordo degli ammortamenti e delle
rivalutazioni; tale regola si applica anche ai beni il cui costo unitario è
inferiore ad € 516,46.
Per i beni in leasing si applica il criterio del costo sostenuto dal concedente.
Per i beni in comodato e in locazione non finanziaria si applica il criterio del
valore normale al momento dell’immissione in attività.
Per i beni ad uso promiscuo, i valori sono ridotti del 50%.
3. Omessa contabilizzazione di compensi a lavoratori dipendenti [Art.
1.2, lett. c)]
Sussiste l'irregolarità nei casi in cui sono impiegati lavoratori dipendenti che
non risultano iscritti nei libri previsti dalla normativa sul lavoro (libro
matricola e libro paga) e per tali dipendenti è scaduto il termine utile per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La contabilità risulta inattendibile quando le retribuzioni non contabilizzate
sono di importo non inferiore ad € 2.582,28 e superiore al 10% delle spese
totali per prestazioni della stessa specie.
I compensi non contabilizzati sono determinati:
- per i dipendenti, sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro;
- per gli altri addetti, sulla base delle retribuzioni mensili previste dai
contratti stessi.
Non è rilevante lo scostamento derivante da una errata applicazione del
principio di competenza.
QUANDO L'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA PUO' ESEGUIRE L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO SULLA BASE DEGLI STUDI
DI SETTORE
L’accertamento presuntivo dei ricavi sulla scorta degli studi di settore
può essere effettuato nei confronti delle imprese in:
- contabilità ordinaria per obbligo - quando dal verbale redatto a
seguito di accessi, ispezioni o verifiche, la contabilità risulta inattendibile;
- contabilità ordinaria per opzione - quando:
dal verbale redatto a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, la contabilità
risulta inattendibile; oppure
i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore,
per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, anche se la contabilità è
attendibile;
- contabilità semplificata - l’Ufficio può sempre procedere ad
accertamento basandosi sui risultati degli studi di settore, quando il
contribuente risulta non congruo o non coerente.
L'inattendibilità della contabilità fa scattare l'applicazione
dell'accertamento presuntivo dei ricavi sulla base degli studi di settore (in
base al DPR 570/96).
N.B.: gli
studi di settore (e i parametri) non si applicano a società con ricavi superiori
a € 5.164.568,99.
|