CONTABILITA' INATTENDIBILE

A) CAUSE DI INATTENDIBILITA'  DELLA CONTABILITA': IRREGOLARITA' FORMALI

1. Disponibilità liquide [Art 1.1, lett. a)] La voce disponibilità liquide comprende:
-Denaro e altri valori in cassa;
-Assegni, sia bancari, che circolari;
-Depositi bancari e postali.
La contabilità è inattendibile, quando le disponibilità liquide non sono specificate nei conti o nelle scritture ausiliarie (art. 14.1, lett. c), del D.P.R.600).
L'impresa è tenuta alla compilazione distinta della movimentazione contabile:
della cassa con distinzione cassa contanti, cassa assegni, cassa carte di credito o altre forme di pagamento (POS);
della banca aprendo per ogni banca un conto o sottoconto in modo che sia possibile il riscontro dell'importo contabile con il saldo dei singoli estratti conti bancari o postali.
2. Crediti e debiti, diversi da quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti
Nelle scritture contabili o ausiliarie:
tutti i crediti ed i debiti (eccetto quelli verso dipendenti) devono essere dettagliati (nei sottoconti o partitari) con intestazione ad ogni singolo creditore e debitore;
nel commercio al dettaglio o altre forme di vendita o prestazioni in locali aperti al pubblico per le quali non si deve emettere fattura, il D.P.R. 570 prevede la necessità di un dettaglio di ogni cliente utilizzando una documentazione di aiuto quale può essere un brogliaccio ecc.
Il conto Crediti diversi deve quindi contenere solo importi molto modesti.
3. Versamenti e prelevamenti effettuati dal titolare o dai soci o associati
La contabilità risulta inattendibile quando i versamenti e i prelevamenti effettuati dal titolare o dai soci o associati non sono evidenziati nelle scritture contabili e in quelle ausiliarie. Specialmente nelle società di piccole dimensioni e nelle imprese individuali, è necessario evitare assolutamente che si crei commistione tra il patrimonio aziendale e quello dei soci o del titolare.
4. Criteri adottati per la valutazione delle rimanenze [Art.1.1, lett. d)]
La mancata indicazione nella Nota Integrativa (per le società di capitali) o nel Libro degli Inventari (ditte individuali o società di persone) dei criteri di valutazione delle rimanenze genera inattendibilità. E' richiesta un'annotazione dei criteri applicati alla valutazione (es.: "costo di acquisto delle materie prime, metodo Lifo, metodo Fifo, ecc.).
 

B) CAUSE DI INATTENDIBILITA'  DELLA CONTABILITA': IRREGOLARITA' SOSTANZIALI

1. Scostamenti tra valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche e valori contabili
La differenza tra valori dei beni, anche strumentali, risultanti dalle scritture e i valori rilevati dagli organi di controllo, fa scattare l’inattendibilità, quando lo scostamento è:
• superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, e
• di importo non inferiore ad € 2.582,28.
Lo scostamento di importo superiore ad € 25.822,84, anche se è inferiore al 10%, determina sempre inattendibilità.
Gli scostamenti originati da errata applicazione dei criteri di valutazione o da imputazione ad errato periodo d’imposta (criterio di competenza ex art 75/917), non determinano una contabilità inattendibile a condizione che le scritture risultino nei registri contabili relative al periodo d’imposta precedente o successivo e che la mancata osservanza sia originata dall’adozione di metodi costanti di rilevazione contabile.
Per le rimanenze di beni ex art. 59/917, il controllo deve aver ad oggetto beni o categorie di beni rappresentative di almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze, che risulta dall’inventario riportato nel bilancio dell’ultimo periodo d’imposta, per il quale è già stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Come detto, l’accertamento si applica sempre in caso di scostamento superiore ad € 25.822,84, ma, per le rimanenze, tale importo va incrementato:
- dell’1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni, per la parte fino a € 1.549.370,00 (Lire 3 miliardi);
- dello 0,5%, per la parte che eccede tale importo.

2. Omessa indicazione di beni strumentali nelle scritture contabili [Art. 1.2, lett. b)]
Uno o più beni strumentali utilizzati nell’attività, anche se completamente ammortizzati, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo (es. leasing), non risultano annotati nelle scritture contabili o in documentazione attendibile ed il relativo valore complessivo:
• non è inferiore ad € 2.582,28 e
• è superiore al 10% del valore di tutti i beni strumentali utilizzati.
Lo scostamento di importo superiore ad € 25.822,84, anche se inferiore al 10%, determina sempre inattendibilità.
Sono esclusi gli immobili relativi alle imprese individuali.
Per la determinazione del valore dei beni materiali e immateriali, ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68, va utilizzato il criterio del costo storico, comprendente gli oneri accessori di diretta imputazione e gli eventuali contributi di terzi, al lordo degli ammortamenti e delle rivalutazioni; tale regola si applica anche ai beni il cui costo unitario è inferiore ad € 516,46.
Per i beni in leasing si applica il criterio del costo sostenuto dal concedente.
Per i beni in comodato e in locazione non finanziaria si applica il criterio del valore normale al momento dell’immissione in attività.
Per i beni ad uso promiscuo, i valori sono ridotti del 50%.

3. Omessa contabilizzazione di compensi a lavoratori dipendenti [Art. 1.2, lett. c)]
Sussiste l'irregolarità nei casi in cui sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri previsti dalla normativa sul lavoro (libro matricola e libro paga) e per tali dipendenti è scaduto il termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La contabilità risulta inattendibile quando le retribuzioni non contabilizzate sono di importo non inferiore ad € 2.582,28 e superiore al 10% delle spese totali per prestazioni della stessa specie.
I compensi non contabilizzati sono determinati:
- per i dipendenti, sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per gli altri addetti, sulla base delle retribuzioni mensili previste dai contratti stessi.
Non è rilevante lo scostamento derivante da una errata applicazione del principio di competenza.
 

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUO'  ESEGUIRE L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE
 

L’accertamento presuntivo dei ricavi sulla scorta degli studi di settore può essere effettuato nei confronti delle imprese in:
- contabilità ordinaria per obbligo - quando dal verbale redatto a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, la contabilità risulta inattendibile;
- contabilità ordinaria per opzione - quando:
dal verbale redatto a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, la contabilità risulta inattendibile; oppure
i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, anche se la contabilità è attendibile;
- contabilità semplificata - l’Ufficio può sempre procedere ad accertamento basandosi sui risultati degli studi di settore, quando il contribuente risulta non congruo o non coerente.

L'inattendibilità della contabilità fa scattare l'applicazione dell'accertamento presuntivo dei ricavi sulla base degli studi di settore (in base al DPR 570/96).

N.B.: gli studi di settore (e i parametri) non si applicano a società con ricavi superiori a € 5.164.568,99.

 

 

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