| Società
cooperative: riforma - disciplina generale
Tempi per entrata in vigore della
riforma
Dlgs 17 gennaio 2003 n.6.
22 gennaio 03: Pubblicazione del decreto su G.U.
L' ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DECORRE DAL 1° GENNAIO 2004, ma
attenzione:
2003
- Possibilità di adozione di clausole statutarie conformi alle nuove
disposizioni in sede di costituzione e modifica della statuto con
efficacia dal 1° gennaio 2004 e dopo il deposito nel registro delle
imprese.
- Le disposizione previgenti di atto costitutivo e statuto conservano
comunque efficacia sino al 30.09.04 per le S.P.A e sino al 31.12.04 per
quelle cooperative anche se non conformi.
Le Spa possono conservare il capitale sociale precedente sotto il nuovo
limite previsto, per la durata prevista antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto.
( art. 223 bis co.6, art. 223 ter nuove disp. att. c.c.; art.9 D.lgs.
6/03).
- APPLICAZIONE IMMEDIATE DI ARTT.: 2377, 2379 ter e 2434 bis: le nuove
impugnazioni delle delibere si applicano anche alle deliberazione
anteriori alla data del 1°gennaio 04, salvo che l'azione sia già stata
proposta (tuttavia se i termini scadono entro il 31.03.04, le azioni per
annullamento o annullabilità possono essere esercitate entro il 31.03.04).
(Art 223 sexies N.d.a.c.c. e art.9 dlgs.6/03).
1° gennaio 2004
- non possono più essere iscritte nel Registro delle Imprese le S.p.a. e
le Coop. anche se costituite anteriormente i cui atto costitutivo e
statuto siano difformi dal decreto.
(art.223 bis co.5, 223 duodecies co.5 nuove disp. att. c.c.; art. 9 d.lgs.
6/03)
- i bilanci inerenti ad esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 04,
devono essere redatti sulla base della normativa previgente la riforma (
art.223 undecies co.1);
- i bilanci concernenti esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed il 30
settembre 2004, possono essere redatti secondo le disposizioni previgenti
o sulla base della normativa disposta dalla riforma (art. 223 undecies co.2);
- le società poste il liquidazione dopo il 1° gennaio 04 sono liquidate
secondo nuove norme (art.218 n.d.a.c.c);
- decorrenza del limite di 5 anni previsto dall'art.2341 bis per la durata
dei patti parasociali stipulati prima del 1 gennaio 04( art 223. undecies
co.2 n.d.a.c.c. e art.9 dlgs .6/03)
30 giugno 2004
- il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle soc.
cooperative dove iscrivere le coop. a mutualità prevalente. Altrove vanno
iscritte quelle non a mutualità prevalente ( art. 223 sexiesdecies
n.d.a.c.c. e art 9. dlgs.6/03)
30 settembre 2004
- termine ultimo per adeguamento ( con delibera dell'Ass. straordinaria a
maggioranza semplice) degli statuti di S.p.a. alle disposizioni
inderogabili:
-il mancato adeguamento comporta lo scioglimento ope legis.
(art. 223 bis co.2 n.d. e art.9 dlgs 6/03).
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30.09.04 devono
essere redatti secondo le nove disposizioni (art.223 ter).
31 dicembre 2004
- termine ultimo per adeguamento ( in terza convocazione, con delibera a
maggioranza semplice) degli statuti delle Soc. coop. alle disposizioni
inderogabili;
- il mancato adeguamento comporta lo scioglimento ope legis.
(art. 223 co. 1-2 n.d. e art 9 dlgs 6/03).
- i bilanci delle soc. coop.relative ad esercizi chiusi dopo questa data
devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.
(art.223 octiedecies e art.9 dlgs).
- le cooperative che a questa data non hanno ancora depositato il bilancio
di esercizio da oltre 5 anni, sono sciolte dall'Autorità di vigilanza
senza nomina del liquidatore (art. 223 septiesdecies).
- scade proroga automatica dei patti di sindacato.
La riforma ha ridisegnato interamente la disciplina delle Società
Cooperative, suddividendo le Nuove Coopertive in due grandi categorie:
- Cooperative a "mutualità prevalente" alle quali sono riservate le
agevolazioni fiscali;
- Cooperative "diverse" alle quali si applicano le regole dettate per le
società capitalistiche.
Diverse opzioni in tema di consiglio di amministrazione e conseguenze in
merito
all'attività di controllo e revisione.
La riforma del diritto societario in esame ha introdotto rilevanti novità
anche nei modelli di amministrazione delle società, comprese quelle
cooperative.
Accanto al modello tradizionale, infatti, ne sono stati aggiunti altri
due, uno dualistico ed uno monistico.
Modello tradizionale. Esso si fonda sul dittico organo amministrativo
(organo di amministrazione o amministratore unico) ed organo di controllo
(collegio sindacale). La principale novità ora apportata attiene al
controllo contabile che, di regola, non rientra più fra le competenze del
collegio sindacale, ma viene esercitato da un revisore esterno che,
limitatamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio (società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o
diffuse fra il pubblico in maniera rilevante), deve necessariamente essere
affidato ad una società di revisione.
Le altre società, in alternativa, possono affidare il controllo contabile
anche ad un revisore unico purché costui sia iscritto in un apposito
registro tenuto dal Ministero di Giustizia.
E ancora, nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del consolidato, può
nello statuto prevedere che il controllo contabile venga affidato al
collegio sindacale ma occorre che tutti i suoi membri siano iscritti nel
registro dei revisori contabili (artt. 2409 bis e ss).
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il
collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al
revisore o alla società di revisione per l'intera dura dell'incarico (tre
esercizi).
Modello dualistico. Esso prevede la presenza di un consiglio di gestione e
di un consiglio di sorveglianza. Al primo, composto almeno da due
soggetti, spetta il compito di amministrare la società e si applicano,
quando compatibili, le disposizioni normative previste per il consiglio di
amministrazione tradizionale. Al secondo, invece, nominato dall'assemblea
dei soci, spetta il controllo sull'amministrazione. Il controllo
contabile, in questo nuovo modello, può essere esercitato da una società
di revisione o da un revisore (iscritto nell'apposito registro), a seconda
che la società faccia ricorso o meno al mercato del capitale di rischio.
Modello monistico. L'amministrazione ed il controllo sono esercitati
rispettivamente da un consiglio di amministrazione e da un comitato per il
controllo sulla gestione, costituito al suo interno. Anche per tale nuovo
modello, il controllo contabile spetta ad una società di revisione o ad un
revisore, a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del
capitale di rischio.
Innovativa, pertanto, la disciplina del controllo contabile. Oltre a tale
funzione, che nel vigore del precedente sistema spettava ai sindaci, il
revisore deve verificare, con periodicità almeno trimestrale, la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (art.
2409-ter, primo comma, lettera a).
Come già rilevato, il revisore contabile è sempre presente, senza
eccezioni, nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico,
mentre nelle società che adottano il sistema tradizionale può
facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale nelle società
che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non
siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2403, secondo
comma, 2409-bis, terzo comma). Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società
di revisione, mentre nelle altre società esso può essere esercitato anche
da un revisore persona fisica, purché iscritta nel registro ora indicato (artt.
2409-bis, primo e secondo comma).
Tra il soggetto incaricato del controllo contabile e gli organi di
controllo contabile dei vari sistemi di governance (collegio sindacale nel
sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e
comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) è prevista
una tempestiva circolazione delle informazioni (art. 2409-septies), che si
estende anche agli organi che amministrano la società (art. 2381, quinto
comma, richiamato anche nei sistemi dualistico e monistico).
La responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile è
analoga a quella dei sindaci (art. 2409-sexies, primo comma, che richiama
l'art. 2407); se il controllo è esercitato da una società di revisione,
anche i soggetti che hanno effettuato la stessa rispondono in solido con
la società di revisione (art. 2409-sexies, secondo comma).
Sia per i soggetti incaricati del controllo contabile, sia per i sindaci e
per i componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo della gestione, la responsabilità è - come per gli
amministratori e per i componenti del consiglio di gestione - illimitata.
La responsabilità ha, infatti, anche e soprattutto, una funzione di
deterrente, di spinta ad evitare violazioni dei rispettivi doveri.
La conservazione di questa funzione deterrente se, da un lato, implica un
sistema di responsabilità per colpa (non già un sistema di responsabilità
oggettiva), dall'altro lato può operare efficacemente solo con un sistema
di responsabilità illimitata: consentire infatti una responsabilità
limitata, facilmente assicurabile con premi modesti (per di più spesso a
carico della stessa società amministrata o controllata), renderebbe gli
amministratori, i sindaci ed i revisori sostanzialmente irresponsabili e,
quindi, privi di ogni tensione per porre in essere comportamenti
diligenti, rispettosi della legge e senza conflitti di interesse.
Si è peraltro stabilito che la responsabilità consegue solo alla
violazione colpevole di specifici e ben individuati doveri, diversi a
seconda dei ruoli svolti, e che essa deve valutarsi in relazione a
ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili, in modo da evitare
in radice un'indebita estensione della responsabilità solidale a soggetti
che abbiano svolto con diligenza i loro specifici compiti.
RIEPILOGANDO
Assemblee separate (art. 2540)
Se la cooperativa non ha emesso azioni ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati.
Lo statuto della società può prevedere lo svolgimento di assemblee
separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di
particolari categorie di soci.
Lo svolgimento delle assemblee separate deve essere previsto quando la
società cooperativa:
- ha più di 3.000 soci e svolge la propria attività in più province
- ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
Collegio sindacale (art. 2543)
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nel caso in cui:
- il capitale sociale non è inferiore a 120.000 Euro (quello stabilito per
le S.p.A.)
- per due esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale 3.125.000 Euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000 Euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità
- la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipative
Governance (art. 2544)
La società cooperativa può scegliere tra il modello monistico e il modello
dualistico.
- Modello monistico:
l’amministrazione è esercitata da un consiglio di amministrazione, mentre
il controllo è esercitato da un comitato per il controllo sulla gestione
(costituito all’interno del consiglio di amministrazione).
Il consiglio di amministrazione è composto da persone che possono non
essere soci, sono nominate dall’assemblea e restano in carica per tre
esercizi. Si applicano le norme del tradizionale consiglio di
amministrazione.
Il comitato di controllo ha le funzioni dell’attuale collegio sindacale.
Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sui principi di
corretta amministrazione.
Il controllo contabile spetta a una società di revisione o a un revisore,
e seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di
rischio.
- Modello dualistico:
in questo caso sono previsti un consiglio di gestione e un consiglio di
sorveglianza.
Consiglio di gestione: deve essere costituito da almeno due membri e ha il
compito di amministrare la società. Quando compatibili vengono applicate
le norme dell’attuale consiglio di amministrazione.
Consiglio di sorveglianza: è nominato dall’assemblea dei soci e ha il
compito di controllare l’amministrazione. Ha le funzioni dell’attuale
collegio sindacale più alcune funzioni deliberative dell’assemblea
(approvazione del bilancio, nomina e revoca dei consiglieri di gestione ed
azione sociale nei loro confronti).
Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un
revisore a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del
capitale di rischio.
Adeguamento statuti.
31 dicembre 2004 : termine ultimo per l’adeguamento degli statuti delle
cooperative. |