La nuova
Società per azioni
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1 ^ Convocazione
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Quorum Costitutivo
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Quorum deliberativo
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| Ex lege |
almeno il 50% del
capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell’assemblea stessa. Sono comprese nel quorum le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, quali le azioni proprie. |
50% + 1 del
capitale sociale intervenuto.
Le azioni prive del diritto di voto (comprese le azioni proprie), e quelle per le quali il voto non può esercitarsi per conflitto di interessi, non si computano nel calcolo della maggioranza e della % richiesta per approvazione |
| Deroghe previste da atto costitutivo |
può essere richiesto solo un
quorum più elevato; per la nomina delle cariche sociali possono
essere previste norme particolari.
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può richiedere solo quorum più
elevato, non l’unanimità; per la nomina delle cariche sociali
possono essere previste norme particolari.
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2^
Convocazione No stesso giorno 1^ |
Quorum costitutivo
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Quorum deliberativo
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| Ex lege |
qualunque
sia il capitale rappresentato
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50% + 1
del capitale sociale intervenuto |
| Deroghe previste da atto costitutivo |
non possibili
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lo statuto può richiedere
maggioranze più elevate, tranne che per: approvazione bilancio,
destinazione utile, nomina e revoca cariche sociali
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| Ulteriori convocazioni |
Segue lo stesso iter della
seconda convocazione
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1 ^ Convocazione
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Quorum Costitutivo
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Quorum deliberativo
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| Ex lege |
Non è previsto
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50% + 1 del
capitale sociale
Le azioni prive del diritto di voto (comprese le azioni proprie), e quelle per le quali il voto non può esercitarsi per conflitto di interessi, non si computano nel calcolo della maggioranza e della % richiesta per approvazione |
| Deroghe previste da atto costitutivo |
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può prevedere maggioranze più
elevate, mai l'unanimità
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2^
Convocazione No stesso giorno 1^ |
Quorum costitutivo
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Quorum deliberativo
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| Ex legge |
almeno 1/3 + 1
del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto. Sono comprese nel quorum le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto. |
almeno 2/3 del capitale intervenuto. - cambiamento dell'oggetto
sociale; |
| Deroghe previste da atto costitutivo |
Lo statuto può richiedere
maggioranze più elevate, tranne che per la nomina e la revoca dei
liquidatori
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| Ulteriori convocazioni |
Come seconda convocazione
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L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea
ordinaria:
1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca amministratori, sindaci e controllore contabile;
3. determina il compenso di amministratori e sindaci;
4. delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
5. delibera su altri oggetti di competenza per legge o statuto;
6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea deve
essere convocata almeno una volta all’anno e deve essere convocata entro
120 giorni dalla chiusura, salvo la possibilità di un maggior termine,
comunque non superiore a 180 giorni, se previsto nello statuto e in
presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto
sociale (art. 2364).
Le ragioni vanno trascritte nella relazione sulla gestione.
L’assemblea ordinaria:
1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2. determina il compenso ad essi spettante, se non stabilito nello
statuto;
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4. delibera sulla distribuzione degli utili;
5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e deve essere
convocata entro 120 giorni dalla chiusura, salvo la possibilità di un
maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, se previsto nello
statuto e in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto sociale (art. 2364).
Le ragioni vanno trascritte nella relazione sulla gestione.
L’assemblea
straordinaria delibera:
1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia ad essa demandata per legge.
Lo statuto può prevedere che siano di competenza dell’organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione
le deliberazioni in materia di:
1. incorporazione di società possedute almeno al 90%;
2. istituzione o soppressione di sedi secondarie;
3. indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della
società;
4. riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
5. adeguamenti dello statuto a norme di legge;
6. trasferimento della sede all’interno del territorio nazionale;
7. emissione di obbligazioni convertibili e corrispondente aumento di
capitale;
8. aumento in una o più volte del capitale sociale fino ad un limite
determinato, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione
della società nel registro delle imprese.
Le delibere, verbalizzate da un notaio, sono soggette a deposito, iscrizione e pubblicazione.
L’assemblea è
convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare; l’avviso deve essere
pubblicato:
1. sulla G.U. almeno 15 giorni prima dell’assemblea; oppure
2. su un quotidiano indicato sullo statuto almeno 15 giorni prima,
oppure
3. lo statuto può consentire che la convocazione ai soci avvenga con mezzi
tali che garantiscano l’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima
dell’assemblea, ma solo per le società che non fanno ricorso al
mercato del credito.
In mancanza delle
suddette formalità, l’assemblea è regolarmente costituita in forma
totalitaria, quando sono presenti:
1. l’intero capitale sociale, in proprio o per delega;
2. la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi;
3. la maggioranza dei componenti degli organo di controllo.
Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte
dovranno essere comunicate tempestivamente agli assenti.
Gli amministratori devono convocare l’as-semblea quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
Il giorno fissato per la seconda convocazione, che non può essere lo stesso della prima, può essere indicato nell’avviso della prima convocazione. Se non è indicato, la riconvocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla prima ed i termini di pubblicazione (art. 2366) si riducono ad 8.
Possono intervenire
in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (non è più
richiesta l’iscrizione nel libro soci da almeno 5 giorni). Lo statuto può
prevedere il preventivo deposito delle azioni; se sono nominative la
società iscriverà nel libro soci coloro che hanno partecipato
all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può prevedere:
- l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; o
- l’espressione del voto per corrispondenza (il socio si considera
intervenuto in assemblea).
L’assemblea è
presieduta dalla persona indicata dallo statuto o, in mancanza, eletta
dalla maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un
segretario.
Il presidente:
- accerta che l’assemblea sia validamente costituita controllando che
siano state adempiute le formalità per la convocazione e sia raggiunto il
quorum costitutivo;
- identifica gli intervenuti e verifica la loro legittimazione alla
presenza in assemblea;
- disciplina lo svolgimento dell’assemblea ed accerta il risultato delle
votazioni;
- verbalizza i risultati dei citati accertamenti.
Salvo diversa
disposizione dello statuto i soci possono farsi rappresentare in
assemblea:
1) la rappresentanza deve essere conferita per iscritto (senza alcuna
autentica di firma);
2) può essere conferita per più assemblee;
3) non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco;
4) la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario;
5) se la delega è conferita ad una società o altro ente collettivo, questi
possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6) non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci (effettivi e
supplenti), ai dipendenti della società, né alle società controllate, o
agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste;
7) la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
Il socio in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società può
partecipare all’assemblea ed al voto. Ai sensi dell’art. 2377 è possibile
impugnare la delibera:
- se il voto del soci in conflitto di interessi è stato determinante;
- se la delibera approvata può recare danno alla società.
Gli amministratori
non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza.
I soci intervenuti che riuniscono 1/3 del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli sulle materie oggetto di delibera, possono chiedere il rinvio a non più di 5 giorni. Questo diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.
Il verbale delle delibere assembleari deve contenere:
Il verbale deve essere redatto senza ritardo.