La nuova Società per azioni
Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Amministrazione e controllo

Sono previsti tre sistemi di amministrazione e controllo:

1°. C.d.A. o Amministratore unico + Collegio sindacale + (Revisore o Società di revisione)

Tradizionale o classico
Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico, che possono essere anche non soci. Gestisce l’impresa ex art. 2380-bis.
Controllo sulla gestione: Collegio sindacale, formato da tre o cinque effettivi e due supplenti. Almeno uno degli effettivi ed uno dei supplenti devono essere revisori contabili. Gli altri membri, se non revisori devono essere iscritti in albi professionali o essere professori universitari. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia affidato al Collegio sindacale. In tal caso il Collegio è integralmente costituito da Revisori contabili e non sarà nominato il Revisore contabile.
Controllo contabile: Revisore contabile. Le società che fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio e/o sono obbligate al bilancio consolidato, devono affidare il controllo contabile ad una
Società di revisione. Le altre società possono affidare al Collegio sindacale anche il controllo contabile e non nominare il Revisore contabile; tutti i sindaci devono allora essere Revisori.
La nomina e la fissazione dei compensi di Amministratori, Sindaci e Revisori è fatta dalla Assemblea dei soci.

2°. Consiglio di gestione + Consiglio di sorveglianza + Revisore o Soc. rev.

Dualistico
Organo amministrativo: Consiglio di gestione, formato da almeno due membri, che possono essere anche non soci. Gestisce l’impresa ex art. 2409-novies. Nomina e compensi per il Consiglio di gestione sono demandati al Consiglio di sorveglianza ma lo statuto può prevedere che vengano demandati all’Assemblea dei soci.
Controllo sulla gestione: Consiglio di sorveglianza, costituito, salva diversa disposizione statutaria, da un numero di membri effettivi, anche non soci, non inferiore a tre. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nomina, anche del Presidente, e compensi sono deliberati dall’assemblea dei soci.
Controllo contabile: Revisore contabile. Le società che fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio devono affidare il controllo contabile ad una Società di revisione.
Nomina e compensi sono deliberati dall’Assemblea dei soci.

3°. C.d.A. / Comitato di controllo + Revisore o Soc. rev.

Monistico
Prevede la presenza di un solo organo per amministrazione e controllo sulla gestione, definito sempre Consiglio di amministrazione, al cui interno lo stesso C.d.A. nominerà un "Comitato di controllo".
Organo amministrativo: Consiglio di amministrazione, formato da almeno tre membri (inclusi i due del Comitato di controllo), anche non soci. Gestisce l’impresa ex art. 2409-septiesdecies. Nomina e compensi sono deliberati dall’Assemblea dei soci. Controllo sulla gestione: Comitato per il controllo sulla gestione, formato da almeno due membri. Nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio devono essere almeno tre. Almeno un componente dei Comitato di controllo dovrà essere iscritto nel registro dei revisori. Nominato dal Consiglio di amministrazione, Presidente eletto dal Comitato di controllo, compensi fissati dall’Assemblea dei soci.
Controllo contabile: Revisore contabile. Le società che fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio devono affidare il controllo contabile ad una Società di revisione.

Sistema di amministrazione e controllo (art. 2380)

Salvo diversa disposizione statutaria, amministrazione e controllo sono basati sul sistema tradizionale (o classico). Qualora la società già costituita intenda introdurre il sistema monastico o dualistico, la variazione avrà effetto alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’esercizio successivo (salvo che la delibera preveda un termine diverso).

Amministrazione della società (art. 2380-bis)

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il C.d.A.. Se lo statuto stabilisce solo il numero minimo e massimo, la determinazione spetta all’assemblea. Il C.d.A. sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.

Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati (art. 2381)

Salvo diversa previsione dello statuto il presidente:

  • convoca il consiglio;
  • fissa l’ordine del giorno;
  • coordina i lavori;
  • provvede ad informare opportunamente i consiglieri sulle materie da trattare.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il c.d.a. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati., fissando contenuti e limiti.
Sulla base delle informazioni fornite dall’organo delegato, il c.d.a. dovrà:

  • valutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • esaminare i piani strategici, industriali e finanziari;
  • valutare il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le seguenti funzioni:

  • redazione del bilancio (art. 2423);
  • emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-ter);
  • l’aumento del capitale sociale (art. 2443);
  • la riduzione del capitale per perdite (art. 2446);
  • la riduzione del capitale per perdite sotto il limite legale (art. 2447);
  • redazione del progetto di fusione (art. 2501-ter);
  • redazione del progetto di scissione (art, 2506-bis).

Gli organi delegati devono:

  • curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
  • almeno ogni 6 mesi, salvo che lo statuto preveda una frequenza maggiore, riferire agli amministratori senza delega e al collegio sindacale, sull’andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2382)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

Nomina e revoca degli amministratori (art. 2383)

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi, nominati nell’atto costitutivo e salvo che lo statuto contempli che la nomina di uno o più membri sia riservata:

  • ai possessori di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o di partecipazione (art. 2346.6);
  • ai dipendenti della società o di collegate detentori di strumenti finanziari (art. 2349.2);
  • allo stato o agli enti pubblici, quando questi sono soci o c’è un obbligo di legge.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili (salvo diversa previsione statutaria) e sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se manca la giusta causa. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese.
Dopo l’iscrizione, le cause di nullità o annullabilità della nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che ne erano a conoscenza.

Poteri di rappresentanza (art. 2384)

Il potere di rappresentanza è generale.
I limiti ai poteri degli amministratori:
- anche se risultano dallo statuto o dall’atto di nomina,
- anche se pubblicati,
- non sono opponibili ai terzi; salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Cessazione degli amministratori (art. 2385)

Le cause di cessazione sono:
1. scadenza del termine, ha effetto dalla ricostituzione;
2. rinuncia all’incarico, che deve essere comunicata per iscritto al c.d.a. e al presidente del collegio sindacale, ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, in caso contrario quando la maggioranza è ricostituita con l’accettazione dei nuovi;
3. decadenza, quando sopraggiungono cause di ineleggibilità o decadenza;
4. revoca, che da diritto all’amministratore nominato a tempo determinato al risarcimento del danno quando manca una giusta causa.
La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni.

Sostituzione degli amministratori (art. 2386)

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2387)

Validità delle deliberazioni del consiglio (art. 2388)

Compensi degli amministratori (art. 2389)

Divieto di concorrenza (art. 2390)

Salvo apposita autorizzazione assembleare gli amministratori non possono:
- assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
- esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Interessi degli amministratori (art. 2391)

L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse (convergente o divergente) che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisando la natura, i termini, l’origine e la portata. Se trattasi di amministratore delegato dovrà investire dell’operazione il consiglio.
La delibera del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. Qualora possa recare danno alla società, entro 90 giorni dalla delibera gli amministratori non consenzienti ed il collegio sindacale possono impugnare le delibere:

  • adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato;
  • con inosservanza dell’obbligo dell’amministratore circa gli interessi propri nell’operazione;
  • senza motivazione delle ragioni e della convenienza per la società.

Gli amministratori risponderanno dei danni causati alla società dalla loro azione od omissione.
L’amministratore risponde dei danni causati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

Spa - Assemblea dei soci

Assemblea ORDINARIA - Artt. 2364, 2364-bis, 2368, 2369

1 ^ Convocazione
Quorum Costitutivo
Quorum deliberativo
Ex lege
almeno il 50% del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell’assemblea stessa. Sono comprese nel quorum le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, quali le azioni proprie.
50% + 1 del capitale sociale intervenuto.
Le azioni prive del diritto di voto (comprese le azioni proprie), e quelle per le quali il voto non può esercitarsi per conflitto di interessi, non si computano nel calcolo della maggioranza e della % richiesta per approvazione
Deroghe previste da atto costitutivo
può essere richiesto solo un quorum più elevato; per la nomina delle cariche sociali possono essere previste norme particolari.
può richiedere solo quorum più elevato, non l’unanimità; per la nomina delle cariche sociali possono essere previste norme particolari.
2^ Convocazione
No stesso giorno 1^
Quorum costitutivo
Quorum deliberativo
Ex lege
qualunque sia il capitale rappresentato
50% + 1
del capitale sociale intervenuto
Deroghe previste da atto costitutivo
non possibili
lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per: approvazione bilancio, destinazione utile, nomina e revoca cariche sociali
Ulteriori convocazioni
Segue lo stesso iter della seconda convocazione

Assemblea STRAORDINARIA - Artt. 2365, 2368, 2369

1 ^ Convocazione
Quorum Costitutivo
Quorum deliberativo
Ex lege
Non è previsto
50% + 1 del capitale sociale
Le azioni prive del diritto di voto (comprese le azioni proprie), e quelle per le quali il voto non può esercitarsi per conflitto di interessi, non si computano nel calcolo della maggioranza e della % richiesta per approvazione
Deroghe previste da atto costitutivo
- - -
può prevedere maggioranze più elevate, mai l'unanimità
2^ Convocazione
No stesso giorno 1^
Quorum costitutivo
Quorum deliberativo
Ex legge
almeno 1/3 + 1
del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto. Sono comprese nel quorum le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto.

almeno 2/3 del capitale intervenuto.
E' necessario 1/3 +1 del capitale sociale per le delibere concernenti:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
-scioglimento anticipato;
- trasformazione della società;
- proroga della società e revoca liquidazione;
- trasferimento sede all'estero;
- emissione di azione privilegiate.

Deroghe previste da atto costitutivo
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per la nomina e la revoca dei liquidatori
Ulteriori convocazioni
Come seconda convocazione

 

Luogo di convocazione (art. 2363)

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza (art. 2364)

L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca amministratori, sindaci e controllore contabile;
3. determina il compenso di amministratori e sindaci;
4. delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
5. delibera su altri oggetti di competenza per legge o statuto;
6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura, salvo la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, se previsto nello statuto e in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale (art. 2364).
Le ragioni vanno trascritte nella relazione sulla gestione.

Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza (art. 2364-bis)

L’assemblea ordinaria:
1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2. determina il compenso ad essi spettante, se non stabilito nello statuto;
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4. delibera sulla distribuzione degli utili;
5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno e deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura, salvo la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, se previsto nello statuto e in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale (art. 2364).
Le ragioni vanno trascritte nella relazione sulla gestione.

Assemblea straordinaria (art. 2365)

L’assemblea straordinaria delibera:
1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia ad essa demandata per legge.
Lo statuto può prevedere che siano di competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni in materia di:
1. incorporazione di società possedute almeno al 90%;
2. istituzione o soppressione di sedi secondarie;
3. indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
4. riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
5. adeguamenti dello statuto a norme di legge;
6. trasferimento della sede all’interno del territorio nazionale;
7. emissione di obbligazioni convertibili e corrispondente aumento di capitale;
8. aumento in una o più volte del capitale sociale fino ad un limite determinato, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le delibere, verbalizzate da un notaio, sono soggette a deposito, iscrizione e pubblicazione.

Formalità per la convocazione (art. 2366)

L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare; l’avviso deve essere pubblicato:
1. sulla G.U. almeno 15 giorni prima dell’assemblea; oppure
2. su un quotidiano indicato sullo statuto almeno 15 giorni prima, oppure
3. lo statuto può consentire che la convocazione ai soci avvenga con mezzi tali che garantiscano l’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea, ma solo per le società che non fanno ricorso al mercato del credito.

In mancanza delle suddette formalità, l’assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, quando sono presenti:
1. l’intero capitale sociale, in proprio o per delega;
2. la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi;
3. la maggioranza dei componenti degli organo di controllo.
Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate tempestivamente agli assenti.

Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367)

Gli amministratori devono convocare l’as-semblea quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Seconda convocazione e convocazioni successive (art. 2369)

Il giorno fissato per la seconda convocazione, che non può essere lo stesso della prima, può essere indicato nell’avviso della prima convocazione. Se non è indicato, la riconvocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla prima ed i termini di pubblicazione (art. 2366) si riducono ad 8.

Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto (art. 2370)

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (non è più richiesta l’iscrizione nel libro soci da almeno 5 giorni). Lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni; se sono nominative la società iscriverà nel libro soci coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può prevedere:
- l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; o
- l’espressione del voto per corrispondenza (il socio si considera intervenuto in assemblea).

Presidenza dell’assemblea (art. 2371)

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata dallo statuto o, in mancanza, eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario.
Il presidente:
- accerta che l’assemblea sia validamente costituita controllando che siano state adempiute le formalità per la convocazione e sia raggiunto il quorum costitutivo;
- identifica gli intervenuti e verifica la loro legittimazione alla presenza in assemblea;
- disciplina lo svolgimento dell’assemblea ed accerta il risultato delle votazioni;
- verbalizza i risultati dei citati accertamenti.

Rappresentanza nell’assemblea (art. 2372)

Salvo diversa disposizione dello statuto i soci possono farsi rappresentare in assemblea:
1) la rappresentanza deve essere conferita per iscritto (senza alcuna autentica di firma);
2) può essere conferita per più assemblee;
3) non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco;
4) la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario;
5) se la delega è conferita ad una società o altro ente collettivo, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6) non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci (effettivi e supplenti), ai dipendenti della società, né alle società controllate, o agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste;
7) la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Conflitto di interessi (art. 2373)

Il socio in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società può partecipare all’assemblea ed al voto. Ai sensi dell’art. 2377 è possibile impugnare la delibera:
- se il voto del soci in conflitto di interessi è stato determinante;
- se la delibera approvata può recare danno alla società.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Rinvio dell’assemblea (art. 2374)

I soci intervenuti che riuniscono 1/3 del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli sulle materie oggetto di delibera, possono chiedere il rinvio a non più di 5 giorni. Questo diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

Verbale delle deliberazioni dell’assemblea (art. 2375)

Il verbale delle delibere assembleari deve contenere:

  • la data dell’assemblea;
  • l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (anche in allegato);
  • le modalità ed il risultato della votazione;
  • l’indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
  • le dichiarazioni richieste espressamente dai soci;
  • la firma del presidente e del segretario.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo.

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