Le nuove Società a
responsabilità limitata
Amministrazione e controllo
Organo
amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico
Salvo diversa
previsione dell’atto costitutivo (art. 2475), gli amministratori devono
essere soci. Per quanto riguarda il numero degli amministratori, l’atto
costitutivo può prevedere libertà di scelta tra amministratore unico e
consiglio e nel numero dei consiglieri (da .. a ..; numero deciso di
volta in volta dai soci; ecc.) oppure fissare il numero degli stessi.
Il potere di amministrare potrebbe essere attribuito nominativamente ad
un socio o ad un estraneo; in tal caso la sostituzione costituisce
modifica dell’atto costitutivo.
La legge non prevede alcun termine di durata, che è lasciata alla
previsione dell’atto costitutivo (es.: a data certa; per un certo numero
di anni o di esercizi sociali; fino all’approvazione del bilancio del …;
a tempo indeterminato).
L’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori eletti in
sostituzione scadano contemporaneamente a quelli rimasti in carica. In
mancanza i soci possono validamente nominare amministratori che scadano
contemporaneamente o con scadenza che travalichi quella dei componenti
già in carica.
Quando viene nominato un Consiglio di amministrazione l’atto costitutivo
può prevedere che l’amministrazione sia:
-
in consiglio -
come è sempre avvenuto con il C.d.A., che delibera seguendo il
principio collegiale (convocazione, riunione, discussione, delibera;
art. 2388). E’ la forma base in caso di silenzio. L’atto costitutivo
può fissare le norme per il funzionamento del consiglio determinando
anche modalità, termini e maggioranze diverse da quelle di legge e
che, per alcuni argomenti, le decisioni possono essere adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto (quindi senza riunione; art. 2475.4).
-
congiunta - è
necessario il consenso di tutti gli amministratori (art. 2258). I
singoli amministratori non possono compiere alcun atto, salvo che vi
sia urgenza per evitare un danno alla società. L’atto costitutivo può
attribuire determinati atti al consenso congiunto di alcuni
consiglieri alla maggioranza degli stessi.
-
disgiunta - da
parte di ciascun componente del consiglio; ogni amministratore può
opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia
compiuta (art. 2257). Sull’opposizione decide la maggioranza degli
amministratori (l’atto costitutivo può prevedere maggioranze diverse).
L’atto costitutivo può escludere l’opposizione degli altri
amministratori.
-
a maggioranza - si
differenzia dal consiglio perché non occorre osservare le formalità di
convocazione e deliberazione e perché con il consiglio decide la
maggioranza ed esegue il Presidente, qui la maggioranza decide e
compie l’atto. Se l’amministrazione è insita nella qualità di socio,
la maggioranza è determinata secondo la partecipazione attribuita a
ciascun socio negli utili (salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo). Con il consiglio le decisioni sono prese per teste.
- mista -
determinate operazioni possono essere prese in modo disgiunto, altre in
maniera congiunta o a maggioranza).
In presenza di più
amministratori, sono in ogni caso di competenza del Consiglio
(art. 2475.5), che deve deliberare a
maggioranza:
- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- le decisioni di aumento del capitale sociale, conferita all’organo
amministrativo dall’atto costitutivo ex art. 2481.
Rappresentanza della società (art. 2475-bis)
Gli amministratori
hanno la rappresentanza generale della società. I soci hanno piena
autonomia nel disciplinare i poteri: rappresentanza congiunta, disgiunta,
al presidente del consiglio, nominativamente.
I limiti ai poteri degli amministratori:
- anche se risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina,
- anche se pubblicati,
Conflitto di interessi
(art. 2475-ter)
Gli atti
e contratti compiuti o conclusi dagli amministratori in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere
annullati dalla società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal
terzo.
Le decisioni adottate dal C.d.A. con il voto
determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la
società,
- qualora cagionino un danno alla società,
- possono essere impugnate entro 3 mesi da amministratori, sindaci e
revisori.
Sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi.
Cessazione
Le cause di
cessazione sono:
- scadenza
del termine, quando la nomina è a tempo determinato;
- rinuncia
all’incarico, che ha effetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza degli am-ministratori, in caso contrario quando la
maggioranza è ricostituita;
- decadenza,
quando sopraggiungono cause di ineleggibilità o decadenza;
- revoca,
che da diritto all’amministratore nominato a tempo determinato al
risarcimento del danno quando manca una giusta causa. Se l’incarico
era a tempo indeterminato il risarcimento per revoca senza giusta
causa spetta solo in mancanza di congruo preavviso.
Nell’amministrazione
congiunta, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la cessazione
di un amministratore comporta la decadenza anche degli altri.
Responsabilità degli amministratori (art. 2476)
Gli amministratori
sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall’inosservanza della legge e dell’atto costitutivo. Sono
esclusi dalla responsabilità, gli amministratori che:
- dimostrino di essere esenti da colpa;
- essendo a conoscenza che l’atto si stava per compiere, hanno fatto
constare il proprio dissenso.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa
da ciascun socio, che può anche chiedere la revoca degli amministratori
(art. 2476.3).
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di
responsabilità, può essere oggetto di rinuncia o transazione
(art. 2476.5) purché:
a) vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del
capitale sociale,
e
b) non si oppongano tanti soci rappresentanti almeno il 10% del capitale
sociale.
L’approvazione del bilancio non implica
liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione (art. 2476.8).
Controllo
dei soci (art. 2476.2)
Ciascun socio che
non partecipa all’amministrazione, che ci sia o
meno il Collegio sindacale, qualunque sia la percentuale di partecipazione
che detiene, ha diritto:
- di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- di consultare, anche tramite
professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione (es. contratti, fatture, estratti conto, …);
- promuovere azione di
responsabilità contro gli amministratori.
Controllo legale dei conti
L’art. 2477 prevede l’obbligo
della nomina del Collegio sindacale se:
- il capitale sociale non è
inferiore a quello minimo per le Spa (€ 120.000,00);
- per due esercizi consecutivi sono
superati due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di stato
patrimoniale - € 3.125.000,00;
- ricavi delle vendite e delle
prestazioni - € 6.250.000,00;
- dipendenti occupati in media
durante l’esercizio - 50 unità.
Se per due esercizi
consecutivi almeno due limiti nono vengono raggiunti, cessa l’obbligo del
Collegio sindacale.
In mancanza dell’obbligo, l’atto costitutivo può
prevedere la nomina del Collegio sindacale o del Revisore contabile.
Il Collegio sindacale è formato da tre o cinque effettivi e due supplenti.
Sembra, in attesa di delucidazioni, che debba essere integralmente
costituito da Revisori contabili e non c’è
obbligo della nomina del Revisore contabile.
La nomina e la fissazione dei compensi
di Amministratori (che hanno diritto al compenso ex art. 1709: Presunzione
di onerosità del mandato) e Sindaci è fatta dai soci riuniti o meno in
assemblea.
Decisioni dei soci
Ex art. 2479.1 le
materie di competenza dei soci sono stabilite nell’atto costitutivo; ai
soci potrebbe anche essere riservate decisioni di compiere determinate
operazioni che rientrano nella gestione, sottraendole agli amministratori.
I soci devono decidere sugli argomenti che:
- uno o più amministratori,
oppure
- tanti soci che rappresentano
almeno 1/3 del capitale sociale,
sottopongono alla loro approvazione.
Sono riservate alla
competenza dei soci (art. 2479.2):
-
l’approvazione del bilancio (entro
120, massimo 180 giorni);
-
la distribuzione degli utili;
-
la nomina degli amministratori, se
prevista nell’atto costitutivo (potrebbe anche essere stabilito che la
nomina di uno o tutti gli amministratori compete ad uno o più soci,
anche se non costituiscono maggioranza);
-
la nomina dei sindaci e del
presidente del Collegio sindacale;
-
le modificazioni dell’atto
costitutivo;
-
la decisione di compiere operazioni
che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale
determinato nell’atto costitutivo;
-
decisioni che comportano una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Le decisioni
dei soci possono essere prese (art. 2479.3):
- in assemblea (nel silenzio
dell’atto costitutivo tutte le decisioni vanno prese in assemblea);
- fuori assemblea, quindi senza
la necessaria contemporanea presenza dei soci, solo se previsto
nell’atto costitutivo:
- mediante
consultazione scritta - consiste probabilmente nel
distribuire a tutti i soci l’esatto argomento all’o.d.g., al quale
ciascun socio potrà rispondere sì o no (es.: Vuoi che la società
acquisti il capannone …. ?);
- sulla base del
consenso espresso per iscritto - probabilmente quando
la decisione proviene dal socio (es.: Esprimo parere favorevole
all’acquisto del capannone ….).
L’atto costitutivo
può prevedere quali decisioni sono da adottarsi con consultazione scritta
o consenso scritto; sui documenti sottoscritti dai soci devono risultare
con chiarezza l’oggetto della decisione ed il consenso espresso.
Vanno sempre deliberate in assemblea (art.
2479.4), le decisioni dei soci relative a:
- modificazioni dell’atto
costitutivo;
- decisioni di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto
sociale determinato nell’atto costitutivo;
- decisioni che comportano una
rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e, indipendentemente
dall’oggetto, quando lo richiedono:
- uno o più amministratori;
- tanti soci che rappresentano
almeno 1/3 del capitale sociale;
per sottoporre
all’approvazione determinati argomenti.
Maggioranze salvo diversa previsione dell’atto
costitutivo, che potrebbe prevedere maggioranze minori o maggiori, fino a
richiedere l’unanimità per determinate delibere:
Assemblea
-
è costituita
con la presenza di almeno la metà del
capitale sociale;
-
delibera
a maggioranza assoluta del capitale
sociale presente;
-
delibera
con il voto favorevole di almeno la metà del
capitale sociale per:
- decisioni che comportano una
rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le modificazioni dell’atto
costitutivo;
- la decisione di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto
sociale determinato nell’atto costitutivo (art. 2479-bis.3);
-
seconda convocazione:
sebbene non prevista dalla legge può essere introdotta nell’atto
costitutivo. Per la legittimità delle delibere in seconda convocazione
è necessario che sia stata verbalizzata la mancanza del numero legale
in prima convocazione (Cass. 4.12.90 n. 11601).
Consultazione scritta o consenso » si delibera con il voto
favorevole di almeno la metà del capitale sociale
(art. 2479.6).
Unanimità
- Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, i diritti spettanti ai
soci ex art. 2468, possono essere modificati solo con il consenso di tutti
i soci.
Diritto di
voto (art. 2479.5) - Ogni socio ha diritto di partecipare alle
decisioni ed il suo voto vale in proporzione alla sua partecipazione.
Assemblea dei soci
La
convocazione dell’assemblea (art. 2479-bis.1), salvo diversa
previsione dell’atto costitutivo, è fatta mediante raccomandata spedita
almeno otto giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno di invio e non
quello dell’assemblea; se l’atto costitutivo dice “otto giorni liberi” non
si conta né il giorno di spedizione né quello dell’assemblea).
Secondo il Tribunale di Torino, 9.7.99, per la validità della convocazione
occorre:
- che la convocazione sia spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza;
- che pervenga all’indirizzo del destinatario con un anticipo tale da
consentirgli una diligente attività di documentazione e preparazione per
la partecipazione al dibattito;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori (salvo diversa previsione;
Cass. 10.7.75 n. 2719).
L’atto costitutivo potrà prevedere:
- modalità diverse di convocazione, quali fax, posta elettronica,
telegramma, lettera a mano;
- termini diversi di spedizione, sia aumentandoli che abbreviandoli;
- la sottoscrizione di uno o più amministratori;
- che l’assemblea può tenersi anche fuori della sede sociale ed anche in
audio-video conferenza.
Delega
(art. 2479-bis.2)
Se l’atto
costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in
assemblea e la relativa documentazione deve essere conservata dalla
società. La rappresentanza può essere data per tutte o per singole
assemblee (art. 2372).
Assemblea
totalitaria (art. 2479-bis.5)
Per la validità
dell’assemblea totalitaria è necessario che:
- sia presente, in proprio o per delega, l’intero capitale
sociale;
- tutti gli amministratori ed i
sindaci siano presenti o, se
assenti, siano informati
della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione
dell’argomento.
Notaio come
segretario (art. 2480)
Le modificazioni
dell’atto costitutivo devono essere deliberate in assemblea ed il verbale
deve essere redatto da un notaio (art. 2436).
Nessun
rinvio
Nelle srl non è
prevista la possibilità di richiedere il rinvio della assemblea da parte
dei soci (previsto invece nelle spa dall’art. 2374).
Bilancio ed utili (art.
2478-bis)
Per la redazione del
bilancio valgono le stesse regole previste per le spa.
Deve essere presentato per l’approvazione ai soci entro 120 giorni dalla
chiusura, salvo la possibilità di un maggior termine, comunque non
superiore a 180 giorni, se previsto nell’atto costitutivo e in presenza di
particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale (art.
2364).
Entro 30 giorni dall’approvazione devono essere depositati (art. 2435)
presso il registro delle imprese:
- copia del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa, relazione sulla gestione);
- l’elenco soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.
In sede di approvazione del bilancio i soci decidono anche sulla
destinazione degli utili; possono essere distribuiti solo gli utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio.
Se si verifica una perdita del capitale sociale non possono
essere distribuiti utili fino a quando:
- il capitale non sia reintegrato;
- il capitale sia ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede.
Responsabilità dei soci
(art. 2476.7)
I soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi alla società, ai soci o
ai terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori (quindi
attenzione alle assemblee per autorizzare gli amministratori a compiere
determinati atti).
Capitale sociale
Capitale sociale (art.
2463)
Non può essere inferiore ad €
10.000,00 (art. 2463).
Conferimenti (art. 2464)
Possono essere
conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica:
- denaro
- All’atto costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti in
denaro e l’intero sovrapprezzo. Il versamento della quota va
effettuato per intero:
- nel caso di unico socio;
- quando interviene una società
fiduciaria.
Il versamento può
essere sostituito da polizza di assicurazione o fideiussione bancaria.
- natura
- Il conferimento deve essere liberato alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo.
- servizi
- Le prestazioni devono essere garantite da polizza di assicurazione o
fideiussione bancaria di valore pari a quello attribuito alle
prestazioni.
Conferimento in
natura e crediti (art. 2465.1)
Chi conferisce beni
in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di stima redatta
da:
- un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, o
- da una società di revisione iscritta nell’apposito albo o nel registro
dei revisori.
La relazione deve contenere:
- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
- i criteri di valutazione seguiti,
- l’attestazione che il valore è almeno pari a
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. La stima potrebbe non contenere i
valori dei singoli beni né il valore complessivo, anche se ai fini
contabili è preferibile l’indicazione analitica dei valori. L’esperto può
inserire elaborati redatti da altri periti non giurati, ma deve valutarli
e farne proprie le conclusioni.
Il perito può essere liberamente
nominato dalla società o dal socio conferente, ma deve
trovarsi in una situazione di indipendenza e neutralità nei confronti
della società e dei soci.
L’esperto:
- non deve essere consulente della società o del socio da cui ha ricevuto
l’incarico;
- non deve essere sindaco della società;
- non potrà essere nominato sindaco, almeno per il primo triennio;
- non potrà essere nominato consulente della società, per un periodo
ragionevole;
- non potrà ricoprire altre cariche sociali, per un periodo ragionevole.
Acquisto da soci e
amministratori (art. 2465.2)
L’acquisto da parte
della società di beni e crediti dai:
- soci fondatori, anche se al momento dell’acquisto non è più socio;
- soci, entrati in società dopo la costituzione ed ancora soci, anche se
la partecipazione è intestata ad un fiduciario;
- amministratori;
- per un corrispettivo pari o
superiore ad un decimo del capitale sociale,
- nei due anni successivi
all’iscrizione nel registro delle imprese,
- deve essere accompagnato
dalla relazione di un esperto (si applica l’art. 2465.1),
- deve essere autorizzato dai
soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Controllo dei
valori
Gli amministratori non sono
obbligati al controllo se non è appositamente stabilito nell’atto
costitutivo, anche con richiamo dell’art. 2343.
Quote di partecipazione
(art. 2468)
Il conferimento
determina la misura della partecipazione. Chi conferisce 60 su un capitale
di 100, avrà una partecipazione di 60. L’atto costitutivo potrebbe
prevedere una diversa partecipazione.
Il socio che conferisce 60 su 100, potrebbe avere attribuita una
partecipazione di 50 o 70.
La partecipazione attribuisce i diritti ai soci in misura proporzionale.
Chi ha conferito 60 ed ha ricevuto una partecipazione di 70 avrà diritto
al 70% degli utili e il suo voto peserà per 70.
L’atto costitutivo potrebbe prevedere l’attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l’amministrazione (chi detiene quelle
quote può essere amministratore o ha diritto di nominare un
amministratore) o la ripartizione di utili. Possono essere modificati solo
con il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto
costitutivo.
In caso di comproprietà di una quota, i diritti devono essere esercitati
da un rappresentante comune (vedi artt. 1105 e 1106).
Trasferimento delle
partecipazioni (art. 2469)
Le partecipazioni
sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte. L’atto
costitutivo può prevedere delle limitazioni fino all’intrasferibilità, sia
per atto tra vivi che mortis causa.
Esempi di trasferimenti:
- Le quote sociali sono trasferibili solo per donazione o per successione
a causa di morte.
- Le quote sociali sono trasferibili, per atto tra vivi o per causa di
morte, solo a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta. - Le
quote dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere sono
intrasferibili.
- Le quote sociali sono intrasferibili per cinque anni dalla costituzione.
- Le quote sociali sono trasferibili solo tra i soci.
- Le quote sociali sono trasferibili solo a favore che abbiano specifiche
conoscenze nel campo…
- Le quote dei soci … sono intrasferibili. Quelle degli altri soci sono
liberamente trasferibili.
- Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte solo a favore del
coniuge e dei discendenti in linea retta.
- Le quote sociali sono intrasferibili per causa di morte. Gli eredi del
socio defunto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota
ereditata (indicando modalità di valorizzazione).
- Le quote sociali sono trasmissibili per causa di morte. Ciascun socio
può acquistare le quote sulla base del valore che esse avevano al momento
della morte, con dichiarazione resa entro tre mesi dal decesso. Qualora
più soci esercitano questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra
loro in proporzione alle quote possedute.
- In caso di morte di un socio, le quote si accrescono proporzionalmente
agli altri soci, i quali dovranno liquidare la quota del socio defunto
sulla base del valore al momento della morte. La liquidazione dovrà essere
fatta entro sei mesi dal decesso.
- In caso di trasferimento della partecipazione a causa di morte, gli
altri soci hanno diritto di prelazione, da esercitarsi con le modalità
previste dall’art. …
- Il trasferimento della partecipazione a causa di morte è sottoposto al
gradimento con le modalità previste dall’art. …
Valore della quota
E’ opportuno che
nello statuto siano indicate le modalità della liquidazione e in
particolare i termini entro i quali occorre liquidare il valore della
quota.
Clausole
di intrasferibilità
Le delibere che
introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della
quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione e il gradimento,
devono essere adottate all’unanimità (o a maggioranza, …). Attenzione al
diritto di recesso!
Operazioni
sulle proprie partecipazioni (art. 2474)
In nessun caso la
società può: - acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie;
- accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione
di quote proprie.
Finanziamento dei soci
(art. 2467)
I finanziamenti soci effettuati in
un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitata, risulta:
- un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto,
- una situazione finanziaria della
società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento,
- possono essere restituiti ai soci
solo dopo che sono stati pagati gli altri creditori;
- in caso di fallimento, le
restituzioni effettuate nell’anno precedente, devono essere rimborsate.
Aumento di capitale (art.
2481)
L’atto costitutivo può attribuire
agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale,
determinandone i limiti e le modalità.
Aumento mediante nuovi
conferimenti (art. 2481-bis)
Spetta ai soci il
diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute. L’atto
costitutivo può prevedere che l’aumento possa essere attuato anche senza
prelazione.
Se viene deliberato un aumento mediante offerta a terzi, i soci che non
hanno consentito alla decisione hanno diritto di recesso. Se l’aumento del
capitale è necessario per coprire perdite che hanno ridotto il capitale
sotto il minimo legale (art. 2482-ter), non è possibile escludere il
diritto di prelazione (art. 2482-quater).
Passaggio di riserve a
capitale (art. 2481-ter)
E’ possibile
aumentare il capitale anche con l’utilizzo delle riserve disponibili. La
quota di partecipazione dei soci rimane invariata.
Riduzione del capitale
sociale (art. 2482)
Purché il capitale
sociale non rimanga inferiore ad € 10.000,00, la società può liberamente,
per qualsiasi motivo (quindi non più solo per
esuberanza), ridurre il capitale, mediante rimborso
ai soci o liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
Il rimborso può essere effettuato dopo tre mesi dall’iscrizione nel
registro delle imprese, purché nessun creditore faccia opposizione.
Riduzione del capitale per
perdite (art. 2482-bis)
Quando risulta che
il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli
amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una
relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale, con le
osservazioni del Collegio sindacale o del revisore (se esistenti).
Negli otto giorni che precedono l’assemblea relazione ed osservazioni
devono essere a disposizione dei soci presso la sede sociale.
L’atto costitutivo potrebbe prevedere termini diversi o addirittura non
richiedere il deposito presso la sede. Nell’assemblea gli amministratori
devono rendere conto dei fatti di rilievo intervenuti tra la data di
riferimento della relazione e la data dell’assemblea.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non è
diminuita a meno di 1/3, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre
il capitale. L’atto costitutivo può prevedere che la riduzione per perdite
venga deliberata dagli amministratori.
Riduzione del capitale al
disotto del minimo legale (art. 2482-ter)
Se per la perdita di
oltre un terzo il capitale si riduce al disotto del minimo legale, gli
amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare:
- la riduzione del capitale e ed il contemporaneo aumento almeno ai minimi
di legge;
- la trasformazione della società.
Non è possibile escludere il diritto di
prelazione per i soci (art. 2482-quater).
Emissione di titoli di
debito (art. 2483)
Se l’atto costitutivo lo prevede, la
società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti da
investitori istituzionali.
Recesso nelle Srl - Artt.
2473 e 2469
L’art. 2473.1.2 e
l’art. 2469.2 prevedono il recesso ex lege (norma imperativa
immodificabile); l’art. 2473.1 prevede anche il recesso pattuito nell’atto
costitutivo (liberamente determinabile).
Diritto di
recesso - Art. 2473.1
Hanno diritto di
recesso (norma imperativa immodificabile):
1. i soci che
non hanno consentito (quindi i soci assenti,
astenuti, che hanno votato contro o senza diritto di voto):
- al cambiamento dell’oggetto sociale (radicale sostituzione);
- alla trasformazione della società;
- alla fusione o alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all’estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto
costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto della società determinato dall’atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l’amministrazione della
società o la distribuzione di utili;
- all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art.
2481-bis);
2. tutti i soci,
quando la società è contratta a
tempo indeterminato (art. 2473.2). La legge fissa un
preavviso di sei mesi; l’atto costitutivo può stabilire un preavviso
maggiore ma non superiore ad un anno. La durata della società fissata in
misura oggettivamente superiore alla presumibile vita di uno dei soci
sembra parificabile al tempo indeterminato (art. 2285);
3. tutti i soci,
quando l’atto costitutivo preveda (art. 2469.2):
- l’intrasferibilità delle partecipazioni;
- o ne subordini il trasferimento a mero
gradimento di organi sociali, di soci o di terzi;
- o ponga condizioni o limiti che nel caso
concreto impediscono il trasferimento a causa di morte.
L’atto costitutivo
può stabilire un termine, non superiore a due anni, dalla costituzione o
dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non
può essere esercitato.
L’atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso.
L’importo da rimborsare
(art. 2473.3)
Il socio recedente
ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione
al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al
momento in cui è pervenuta alla società la dichiarazione di recesso.
L’esecuzione del rimborso (art. 2473.4)
Il rimborso può
avvenire mediante:
- acquisto da parte di tutti gli
altri soci, in proporzione alle partecipazioni già possedute (se tutti
sono d’accordo l’acquisto può essere non proporzionale o effettuato
solo da alcuni);
- acquisto da parte di un terzo,
concordemente individuato dai soci;
- in mancanza di acquirenti, il
rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili;
- esaurite le riserve, o in
mancanza delle stesse, mediante riduzione del capitale sociale;
- in caso di insufficienza dello
stesso, la società deve essere posta in liquidazione.
L’atto costitutivo
può:
- escludere l’una o l’altra forma di rimborso;
- stabilire che il recesso determina la messa in liquidazione della
società.
Il rimborso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del
recesso alla società.
Recesso impossibile (art.
2473.5)
Il recesso non può
essere esercitato e, se se già esercitato perde di efficacia:
- se la società revoca la delibera che lo legittima, o
- se è deliberato lo scioglimento della società.
Esclusione (art. 2473-bis)
L’atto costitutivo può prevedere
specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. L’importo da rimborsare
è determinato come nel recesso. L’unico caso legale di esclusione riguarda
il socio in moroso (art. 2466: se la vendita della quota non ha avuto
luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio,
trattenendo le somme riscosse).
Altre considerazioni
Sede (art. 2463)
Nell’atto
costitutivo va indicato il solo comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie. Per il trasferimento della sede
nell’ambito dello stesso comune è sufficiente la comunicazione al Registro
delle imprese. Faciliterà i trasferimenti delle società domiciliate in
studi professionali, in caso di trasferimento di indirizzo degli studi
stessi.
Srl
unipersonale
Per le obbligazioni
sociali risponde sempre la società con il suo patrimonio (art. 2462.1).
L’unico socio, che può essere persona fisica o giuridica,
risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le quote sociali gli sono appartenute, solo
quando (art. 2462.2):
- non sono stati liberati i conferimenti dovuti in sede di costituzione o
a seguito di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale (art.
2464);
- non è stata effettuata la pubblicità mediante deposito nel registro
delle imprese degli elementi anagrafici dell’unico socio (art. 2470.4).
Unico socio si intende unico socio effettivo (soggetto economico): così se
una persona detiene direttamente una quota e attraverso una fiduciaria la
quota rimanente, la società è unipersonale. Con la conseguenza che, non
avendo data la pubblicità di cui all’art. 2470.4, avrà la responsabilità
illimitata.
Libri
sociali obbligatori (art. 2478)
Oltre ai libri ed
alle scritture contabili prescritti nell’art. 2214, la società, a cura
degli amministratori, deve tenere:
1. libro dei soci, nel quale vanno annotate le
generalità dei soci, le partecipazioni di spettanza di ciascuno ed i
versamenti effettivamente eseguiti, oltre alle variazioni;
2. libro delle decisioni dei soci, nel quale
vanno trascritti i verbali delle assemblee nonché le delibere adottate
mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. La
documentazione dovrà essere conservata;
3. libro delle decisioni degli amministratori,
nel quale oltre ai verbali del c.d.a. vanno riportate le decisioni prese
dagli amministratori in mancanza del c.d.a. (amministrazione congiunta,
disgiunta o a maggioranza).
Il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore,
va tenuto a cura dei sindaci o del revisore.
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