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Ricorsi
tributari quando si è costretti a ricorrere
Il nuovo processo
tributario
Nei casi in cui il contribuente è convinto
della illegittimità della pretesa dell'ufficio può rivolgersi alle
Commissioni tributarie chiedendo l’annullamento, totale o parziale,
dell'atto. Come già ricordato, occorre tenere conto dei costi maggiori
che hanno i ricorsi dopo la recente riforma, che ha introdotto l’obbligo,
in molti casi, di farsi assistere da un difensore e la possibilità, per
chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese. Con la riforma,
entrata in vigore dal 1° aprile 1996, sono state introdotte anche altre
innovazioni:
- è stato eliminato un grado di giudizio
abolendo la Commissione tributaria centrale;
- le vecchie Commissioni "di primo grado"
sono state sostituite con le "Commissioni provinciali", e le Commissioni
di "secondo grado" con le "Commissioni regionali";
- è stata ampliata la competenza delle
Commissioni, che adesso si occupano, oltre che delle controversie in
materia di tributi erariali, anche di quelle riguardanti i tributi
comunali e provinciali;
- al contribuente sono accordate due nuove,
importanti possibilità:
- chiedere alla Commissione la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
- promuovere il "giudizio di ottemperanza"
per obbligare gli uffici ad adeguarsi alle decisioni definitive delle
Commissioni.
Sono infine aumentate le cause di
inammissibilità del ricorso e le possibilità di estinzione dei giudizi per
inattività delle parti. In definitiva: il nuovo sistema è caratterizzato
da maggiore rapidità, maggiori garanzie, ma anche dalla necessità di
maggiore cautela prima di avviare la lite e maggiore attenzione da parte
del contribuente e dei suoi eventuali difensori.
Come si svolge il
processo
Alle Commissioni tributarie è attribuita la
competenza esclusiva a giudicare delle controversie che hanno per oggetto
i seguenti tributi:
- le imposte sui redditi;
- l’imposta sul valore aggiunto (esclusa
quella relativa alle importazioni e quella riscossa insieme all’imposta
sugli spettacoli);
- l’IRAP;
- l’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili;
- l’imposta di registro;
- l’imposta sulle successioni e
donazioni;
- le imposte ipotecaria e catastale;
- l’imposta sulle assicurazioni;
- i tributi comunali e locali;
- il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi;
- ogni altro tributo attribuito dalla legge
alla loro giurisdizione.
Alle Commissioni è attribuita anche la
competenza a giudicare delle controversie concernenti le imposte
addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi e gli altri
accessori dovuti per le imposte di loro competenza. Alle Commissioni è
attribuita, infine, la competenza a giudicare su varie controversie di
natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la
delimitazione, l’estensione, il "classamento" dei terreni e l’attribuzione
della rendita. Per alcuni tributi "minori" (come l’imposta di bollo,
l’imposta sugli spettacoli, la tassa di concessione governativa) non è
previsto il ricorso alle Commissioni ma occorre instaurare un contenzioso
amministrativo presso la direzione regionale delle entrate (o l’ufficio
delle entrate se istituito), oppure rivolgersi al giudice civile. Le
opposizioni alle ingiunzioni dell’UMR in materia di abbonamenti RAI-TV
devono essere presentate presso il Tribunale di Torino entro 30 giorni
dalla notifica e con l’assistenza di un avvocato (non è certo il modo
questo di agevolare le opposizioni, n.d.r.)
Gli atti impugnabili
Gli atti contro i quali è possibile ricorrere
sono:
- l’avviso di accertamento
- l’avviso di liquidazione
- il provvedimento che irroga le
sanzioni
- il ruolo e la cartella di pagamento
- l’avviso di mora
- gli atti relativi ad alcune operazioni
catastali
- il rifiuto, espresso o tacito, alla
restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non
dovuti
- i provvedimenti che negano la spettanza di
agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di
definizione agevolata dei rapporti tributari
- ogni altro atto espressamente indicato
dalla legge come autonomamente impugnabile
Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla
notifica dell'atto (cfr. più avanti). Se è stato notificato un avviso di
accertamento e il contribuente presenta domanda di concordato i termini
per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data della
domanda. Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli
atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:
- termine entro il quale il ricorso va
proposto
- Commissione tributaria competente
- Procedure da eseguire.
Assistenza
tecnica
Per le controversie aventi ad oggetto tributi
di valore superiore a 5 milioni è indispensabile l’assistenza di un
difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta di sanzioni il
valore è dato dalla somma di queste).
Attenzione:
- Qualunque sia il loro valore, l’assistenza
tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le
iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della
dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.
- Il presidente della Commissione (o della
sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi
dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è
obbligatoria.
- Per le cause già pendenti davanti alle
vecchie Commissioni tributarie l’assistenza tecnica non è obbligatoria
ma può essere disposta dalla Commissione.
- Anche quando non è obbligatoria
l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla
complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (con la
quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al
giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo
a causa di una loro non esatta applicazione.
Chi è autorizzato a difendere i contribuenti.
Sono abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali
- gli avvocati,
- i dottori commercialisti,
- i ragionieri e periti commerciali.
Sono inoltre abilitati, se iscritti nei
rispettivi albi professionali:
- i consulenti del lavoro per le materie
concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse
relativi;
- gli ingegneri, gli architetti, i geometri,
i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari,
per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e
ripartizione dell'estimo fra i possessori di una stessa particella,
consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e
attribuzione della rendita catastale;
- a certe condizioni anche altre categorie
tra cui i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali
della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i
funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle
imprese per le controversie che le riguardano.
Assistenza gratuita.
Ai
non abbienti è assicurata l’assistenza gratuita; alla Commissione per il
gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è
affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno
anche essere autocertificate).
Come si compila il ricorso
Gli elementi essenziali. Il ricorso deve
essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di
indicazioni:
- la Commissione tributaria a cui si
rivolge;
- il nome, il cognome (o la ragione sociale
o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale
rappresentante);
- la residenza (o la sede legale o il
domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l’ufficio (o l’ente locale o il
concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell'atto impugnato (avviso di
accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
- l’oggetto della domanda (ad es. la
richiesta di annullamento dell'atto)
- i motivi di fatto e di diritto idonei a
provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore quando è
presente, con l’indicazione dell'incarico conferito.
La mancata indicazione di uno o più degli
elementi sopra indicati comporta l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia,
non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca
dell'indicazione del solo codice fiscale.
Come si presenta il ricorso
Il ricorso deve essere proposto direttamente
alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale,
Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle
seguenti modalità:
- notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da
effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con
avviso di ricevimento;
- consegna diretta all’ufficio finanziario
(o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.In
tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di
ricevuta .
Nel caso di consegna diretta all’Ufficio o
invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso
in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva
costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere
consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in
bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente
con apposta la "relata di notifica").
Centri
di servizio. E’ soggetta a regole particolari la procedura
per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della
liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di
Servizio. In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato
alla Commissione tributaria provinciale "tramite il Centro di servizio" e
inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico
raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due
anni) dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare
presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l’Ufficio delle imposte dirette competente (o
l’Ufficio delle entrate, se istituito) il fascicolo di parte
contenente:
- la copia del ricorso in carta libera,
dichiarata conforme all’originale;
- la fotocopia della ricevuta della
spedizione del ricorso;
- la fotocopia della cartella
esattoriale;
- altri eventuali documenti a sostegno del
ricorso.
La Corte Costituzionale ha recentemente
stabilito che è possibile chiedere – oltre alla sospensione amministrativa
ai Centri di servizio – la sospensione alla Commissione provinciale anche
prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso,
depositando anticipatamente i documenti sopra indicati.
Quando
Il ricorso deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto
(avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.).
Può accadere che l’atto di imposizione vero e proprio manchi (come, ad
esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l’Amministrazione non
ha dato risposta). In questi casi occorre attendere che si formi il c.d.
"silenzio-rifiuto", e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla
presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fino a quando il
diritto non si prescrive (termine che può variare secondo i casi, dai 18
mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso.
La condanna alle spese
Con la sentenza che definisce il giudizio la
Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle
spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in
parte).
Sospensione dell'atto
impugnato
Se dall’atto impugnato può derivargli un
danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione
provinciale la sospensione della sua esecuzione. La richiesta,
motivata, può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato
(che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria
della Commissione). Quando la sospensione è richiesta in materia di
sanzioni tributarie non penali:
- il giudice deve necessariamente concederla
se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo
fideiussione bancaria o assicurativa;
- può essere proposta istanza anche dinanzi
alla Commissione tributaria regionale.
Dopo la presentazione occorre la costituzione in
giudizio
Nei 30 giorni successivi alla proposizione
del ricorso il ricorrente deve "costituirsi in giudizio". Questo
adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o,
anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.
Un’inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita. La
costituzione in giudizio si effettua depositando presso la segreteria
della Commissione il fascicolo di parte contenente:
- l’originale del ricorso notificando a
mezzo ufficiale giudiziario; se la presentazione è avvenuta per consegna
diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata
conforme all’originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o
di spedizione
- l’originale o la fotocopia dell’atto
impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso.
Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l’esibizione in
originale di tutti gli atti e documenti.
Anche l’Ufficio deve costituirsi.
L’obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui
confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie
controdeduzioni. Tale adempimento è di estrema importanza in quanto
tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la
strategia adottata dalla controparte. Nelle controdeduzioni la parte
resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere
posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende
avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito. La
parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non
perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. Le regole per
il deposito dei documenti. Il processo tributario è un processo
documentale: non è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri
mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, la prova
testimoniale. Per poter essere utilizzati nel processo, i documenti
devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad esempio,
nel ricorso). E’ comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal
caso è però necessario preparare un’apposita nota (chiamata "Nota di
deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e
in tante copie in carta semplice per quante sono le altre
parti).
I "motivi" e il divieto delle "memorie
integrative". Uno degli elementi essenziali del ricorso prescritto a
pena di inammissibilità è costituito dai "motivi", ossia dalla dettagliata
esposizione delle proprie ragioni. L’esposizione dei motivi che sono a
base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i
motivi non potranno essere integrati in atti successivi. Fa eccezione il
caso in cui l’integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di
documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In
questi casi l’integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del
deposito. Esempio: ricorro chiedendo l’annullamento dell’atto per
violazione dell’obbligo di motivazione dall’art. 42, comma 3°, del DPR 29
settembre 1973, n. 600. Se è stata già fissata l’udienza di trattazione
l’interessato deve dichiarare a pena d’inammissibilità, non oltre la
trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica,
che intende proporre motivi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione
o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il
deposito della memoria. L’integrazione dei motivi si effettua mediante un
atto che deve avere, per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il
ricorso. E’ invece possibile depositare anche successivamente al
ricorso documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l’ambito
della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i
motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della
controversia in camera di consiglio è possibile anche la presentazione di
"brevi repliche", con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle
argomentazioni esposte nelle memorie. Il deposito delle memorie, dei
documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20
giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10
giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5
giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per
le brevi repliche.
Trattazione del ricorso e notifica della
sentenza
La controversia è trattata di norma in
"Camera di Consiglio" (senza la presenza delle parti), se una delle parti
vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta
alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare
alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche
essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti
processuali. Alla segreteria della Commissione spetta il compito di
comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla
notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte
che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha
provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della
Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza
notificata.
Pagamenti e rimborsi
Il nuovo processo prevede meccanismi di
pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli
al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole
leggi d’imposta, i tributi devono essere pagati. In
particolare, è prevista l'iscrizione provvisoria a ruolo:
- per le imposte sui
redditi: di un terzo (per i periodi d'imposta per cui le
dichiarazioni dovevano essere presentate entro il 31/12/1998) o metà
(per i periodi d'imposta per cui la dichiarazione va presentata a
decorrere dall'1.1.1999) dell'imposta accertata più i relativi
interessi (art. 15, D.P.R. 602/1973);
- per l'iva: di
metà dell'imposta accertata più i relativi interessi (art. 60,
D.P.R. 633/1972);
- per l'imposta
complementare di registro: di un terzo della maggiore imposta sul
maggior valore accertato più i relativi interessi (art. 56, D.P.R.
131/1986);
- per l'imposta
complementare di successione:di un terzo dell'imposta più i
relativi interessi(art. 40, D.Lgs.346/1990);
Per il pagamento in
pendenza di giudizio (art. 68, D.Lgs. 546/1992) gli importi dovuti vengono
determinati avuto riguardo al contenuto della sentenza e al grado
dell'organo giudicante.
A) per gli atti
notificati dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1998:
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale con la quale è stato respinto il
ricorso (totalmente), il ricorrente dovrà versare i 2/3 della
maggiore imposta accertata con i relativi interessi e previa
detrazione di quanto precedentemente pagato (sulla base dell'avviso di
accertamento);
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto parzialmente il
ricorso, il ricorrente dovrà versare l'ammontare del tributo
risultante dalla sentenza, con il limite - peraltro - dei 2/3
dell'intero tributo controverso, con l'aggiunta dei relativi
interessi e previa detrazione delle somme precedentemente pagate;
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, il ricorrente dovrà versare l'intero
ammontare del tributo determinato con la stessa sentenza,
maggiorato dei relativi interessi e previa detrazione delle somme
precedentemente pagate (in base all'accertamento e alla decisione di
1° grado), nonché l'intero ammontare delle sanzioni
amministrative irrogate;
B) per gli atti
notificati dal 1° aprile 1998:
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale con la quale è stato respinto il
ricorso (totalmente), il ricorrente dovrà versare i 2/3 non solo
della maggiore imposta accertata con i relativi interessi, ma anche
delle sanzioni amministrative irrogate, previa detrazione di quanto
precedentemente pagato (sulla base dell'avviso di accertamento);
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto parzialmente il
ricorso, il ricorrente dovrà versare non solo il tributo (con il
limite dei 2/3 dell'intero tributo controverso) risultante
dalla sentenza con l'aggiunta dei relativi interessi, ma anche le
relative sanzioni nella misura stabilita dalla sentenza, previa
detrazione delle somme precedentemente pagate;
- dopo la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, il ricorrente dovrà versare
l'intero ammontare del tributo determinato dalla stessa sentenza,
maggiorato dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie
stabilite dalla Commissione, previa detrazione delle somme
precedentemente pagate (in base alla decisione di 1° grado, sia a
titolo di tributo, che di interessi, che di sanzioni).
N.B.: il diverso
trattamento riservato agli atti notificati prima e dopo il 1° aprile 1998
è dovuto all'entrata in vigore - in tale data - della riforma del sistema
sanzionatorio tributario che ha esteso le norme della riscossione
frazionata in pendenza di giudizio anche alle sanzioni amministrative
(art. 18, co. 4 e 19, co. 1, D. Lgs. 472/1997 e C.M. 10.7.1998, n. 180/E.)
A chi si ricorre
Atti di:
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Ufficio imposte Ufficio
I.V.A. Ufficio del registro Concessionario Ente
locale |

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Commissione provinciale nella
cui circoscrizione ha sede l’ufficio |
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Ruolo del centro di
servizio |

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Commissione provinciale
nella cui circoscrizione ha sede
L’Ufficio delle imposte
dirette che gestisce il
tributo | |