La fatturazione elettronica sarà introdotta come obbligo effettivo a partire dal 1° gennaio del 2019, ma questo obbligo non si rivolge a tutti coloro che debbano emettere delle fatture.
Esistono, infatti, categorie di persone che sono esonerate dall’emissione delle fatture elettroniche, e che potranno seguire regimi di fatturazione più “classici” rispetto a quello di nuova introduzione.
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Chi sarà obbligato alla fatturazione elettronica
In generale, si può dire che l’obbligo relativo alla fatturazione elettronica riguarderà tutti coloro che svolgano un lavoro per il quale vi è la necessità di emettere la fattura.
Quindi, si comprendono sia coloro che, ad esempio, lavorino nel commercio, sia i professionisti, sia, ancora, le aziende.
Fino alla fine del 2018 sarà ancora applicato l’onere della fatturazione elettronica per coloro che abbiano rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Infatti, i soggetti, privati o persone giuridiche, che in questi anni si siano occupati di emettere delle fatture che avessero come destinatari Enti appartenenti alla PA si sono già dovuti adeguare al nuovo sistema di fatturazione elettronica.
Ora questo adeguamento sarà esteso anche ai rapporti che esulino dalla Pubblica Amministrazione, e che potranno comprendere anche le relazioni intraprese con i singoli privati, oppure con altri professionisti o aziende.
Quindi, riassumendo, si può dire che saranno obbligati alla fatturazione elettronica:
- I professionisti nei rapporti con i privati;
- I professionisti nei rapporti con gli altri professionisti e con le aziende;
- Le aziende e tutti coloro che emettano una fattura nei confronti di un Ente o della Pubblica Amministrazione in generale.
Chi non sarà obbligato alla fatturazione elettronica
Come abbiamo anticipato, esistono però delle categorie di persone che potranno essere esonerate rispetto all’emissione della fattura elettronica.
In particolare, si dovranno comprendere in questa categoria i soggetti che rientrino in quello che viene chiamato “regime di vantaggio”, cioè quello previsto all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Oltre a questi soggetti, saranno esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche anche coloro che rientrino nel così detto regime forfettario previsto all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Questo proprio perché si ritiene che tali soggetti abbiano un volume d’affari limitato rispetto alle aziende, e anche rispetto ad altri tipi di professionisti, e non si vorrà far ricadere anche su di loro l’onere relativo ad una fatturazione elettronica.
Allo stesso modo, le nuove disposizioni esonerano dall’obbligo di emissione della fattura elettronica anche i piccoli produttori agricoli, che sono indicati, con tutte le loro caratteristiche, all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972.
Essi, infatti, erano già originariamente esonerati dall’emissione non solo delle fatture elettroniche, ma proprio della fattura stessa.
Anche in questo caso, l’esonero è previsto soprattutto per il limitato volume d’affari che riguarda questi piccoli produttori, e anche per il tipo di merci delle quali essi si occupano.
Esonero e possibilità
Ovviamente, l’esonero relativo all’emissione delle fatture elettroniche non elimina la possibilità per alcuni soggetti di seguire volontariamente il nuovo regime di fatturazione.
Infatti, si specifica come, ad esempio, chi si trovi a seguire il regime di vantaggio, o anche quello forfettario, possa comunque aderire alle nuove disposizioni, iniziando ad emettere le fatture elettroniche.
Questo perché la fatturazione elettronica è comunque vantaggiosa per tante categorie di persone, come, appunto, i professionisti.
Grazie ai procedimenti elettronici, in particolare, sarà sempre possibile avere una tracciatura delle fatture emesse, avere la certezza che la persona destinataria le abbia ricevute, e anche tenere sotto controllo il proprio volume d’affari, spesso con programmi facili da utilizzare e assolutamente gratuiti, come quelli oggi in commercio, oppure quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
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